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19 Settembre 2024

Il titolare della quota pignorata è legittimato a impugnare la delibera invalida

Il diritto all’impugnazione della delibera assembleare spetta in maniera concorrente al custode della quota e al socio la cui quota sia stata sottoposta a pignoramento. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori. La conversione del credito di un socio in versamento in conto futuro aumento di capitale non necessita di una deliberazione assembleare, non essendo materia devoluta alla approvazione dei soci, bensì vertendosi in tema di fattispecie pattizia e necessitando dunque unicamente dell’accordo tra creditore e società, in persona del suo legale rappresentante, e non l’approvazione da parte della assemblea dei soci, che può solo prenderne atto. È dunque rimesso al socio titolare del credito la relativa decisione a cui deve seguire l’accettazione della società. L’adesione di quest’ultima a detta conversione può esser desunta da vari indicatori, tra cui ex latere societatis anche, in assenza di elementi di segno contrario, la collocazione della relativa posta nelle scritture contabili e la sua rappresentazione in bilancio o nelle situazioni patrimoniali. Anche in corso di liquidazione i soci possono procedere al ripianamento delle perdite mediante riduzione del capitale e sua ricostituzione con apporto di finanza propria dei soci. [ Continua ]
24 Agosto 2024

Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

Poichè la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali si qualifica come responsabilità di natura extracontrattuale, spetta all'attore allegare e provare la condotta inadempiente e dannosa degli amministratori, oltre che la colpa o il dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta. Pertanto, è necessario che la parte attrice riporti un'allegazione "specifica", non essendo sufficiente invocare genericamente atti di mala gestio, riservandosi, nel corso del giudizio di documentare ulteriori condotte di tal genere. Di per sé la cessione di un contratto di affitto di azienda non costituisce atto di mala gestio ove non sia dimostrato che tale atto abbia determinato una riduzione del patrimonio della società, tale da comportare la sua insufficienza per il soddisfacimento dei creditori anteriori. [ Continua ]
20 Settembre 2024

Il divieto di assistenza finanziaria e l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle cooperative

L’art. 2358 c.c. sancisce il divieto, per la società per azioni, direttamente o indirettamente, di accordare prestiti o di prestare garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni: si tratta di un divieto di carattere generale, che può essere derogato solo rispettando le condizioni dettate dalla medesima norma. La violazione di tale obbligo è sanzionata dalla nullità. La ratio della norma è quella di vietare la c.d. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, nella volontà di vietare operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società, a tutela dell’interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell’interesse della società a contrastare l’uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare. L’importanza degli interessi tutelati, alla cui protezione la norma sul divieto di assistenza finanziaria è strumentale, porta a concludere che l’art. 2358 c.c. sia una norma di carattere imperativo. Invero, l’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418, co. 1, c.c., è più amia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto. Da ciò consegue che l’art. 2358 cc, nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente interesse alla tutela dell’integrità ed effettività del patrimonio netto nonché di quello dei creditori, può considerarsi come norma imperativa, e che tale carattere sia rimasto anche dopo le modifiche che, nel 2008, hanno introdotto alcune deroghe al divieto, dovendo ritenersi che, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti previsti dalla legge, la sanzione sia quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto. L'art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative, poiché gli interessi tutelati dalla disposizione risultano pregnanti anche nella disciplina delle società cooperative; segnatamente, lo scopo mutualistico non esclude che possano ritenersi vietate operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio del capitale sociale, la cui tutela è peraltro salvaguardata da norme specifiche, in materia di cooperative, che impongono la formazione di riserve, quali l'artt. 2454 quater e l'art. 32, co. 1, TUB per le banche popolari. Affinché ricorra il collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Analogamente all'art. 83 TUB, anche l'art. 51 l.fall. richiamato in materia di liquidazione coatta amministrativa dall'art. 201 della medesima legge, sancisce il divieto di iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, alcuna azione esecutiva o cautelare, laddove invece il disposto dell'art. 52 l.fall. disciplina il peculiare procedimento di accertamento di diritti patrimoniali nei confronti della massa, e stabilisce che ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V,  ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo. La ratio di tali norme è quella di devolvere al giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della procedura, nel rispetto della par condicio creditorum. Conseguentemente, tutte le domande che contengono una pretesa contro la massa, suscettibile quindi di tradursi in una diminuzione dell'attivo, mediante condanna della procedura al versamento di una somma di denaro o alla restituzione di beni, non possono essere proposte avanti al giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili, anche qualora esse siano finalizzate ad ottenere l'accertamento di un diritto al fine di far valere il titolo, successivamente, in sede fallimentare, ovvero nell'ambito della procedura coatta. Sulla base dell'art. 83 TUB, in deroga all'art. 56 l.fall., si ammette la compensazione solo nel caso in cui una delle parti abbia fatto valere i propri effetti prima dell'aperura della liquidazione coatta amministrativa. La ratio delle summenzionate norme è quella di consentire al creditore di vedere estinta la relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così da evitare di essere condannato a pagare interamente un debito per poi vedere la riscossione del controcredito sottoposta alle regole della falicidia fallimentare. Tuttavia, trattandosi di norme che derogano in maniera significativa alle norme generali, la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione. Pertanto, la deroga alla disciplina generale è giustificata solo e nella misura in cui il debitore in bonis sia attinto dalla domanda di condanna della procedura, al fine di evitare di essere costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti del fallimento, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. Ad ogni modo, la compensazione non può essere utilizzata come rimedio preventivo, che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto fallito o in stato di liquidazione coatta, poiché ammettere tale soluzione significherebbe consentire al creditore del fallimento di eludere la disciplina generale della par condicio creditorum. [ Continua ]
13 Ottobre 2024

Non sussiste una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. quando l’amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare a sostituire il socio o l’amministratore nell’esercizio dei suoi diritti

Benché sussista un impedimento dovuto a condizioni di salute nell'esercitare i potere di amministratore e/o i diritti sociali, ciò non è sufficiente ad integrare un'impossibilità oggettiva di conseguimento dell'oggetto sociale o di funzionamento dell'assemblea, allorquando l'amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare a sostituirsi nell'esercizio delle prerogative tipiche del socio e/o amministratore. Tali poteri, se non già compresi nel decreto di nomina, possono comunque essere conferiti dal giudice tutelare con una modifica ad hoc del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, il quale potrà così convocare l'assemblea ai fini delle determinazioni necessarie a garantire la prosecuzione dell'attività sociale, come ad es. la nomina di un nuovo amministratore dotato dei requisiti e delle abilitazioni di natura tecnica richieste dal particolare tipo di attività svolta dalla società oppure la messa in liquidazione volontaria. [ Continua ]
11 Ottobre 2024

Sullo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Alla luce dell'art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale solo quando  l'impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando non vi sia interesse della liquidatela al proseguimento della vita sociale; ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi per le più varie ragioni di opportunità o convenienza. Pertanto, anche il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla liquidatela provvista di mezzi e di personale e che la liquidatela non intenda provvedervi, e quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi non dà luogo a impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. [ Continua ]
11 Ottobre 2024

Requisiti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c.

Perché possano essere emessi provvedimenti ex art. 2409 c.c. non è necessario fornire una prova rigorosa della sussistenza delle problematiche denunciate nella loro materialità, ma è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di indizi oggettivi che rendano verosimile la denuncia e che vadano al di là del mero sospetto; dunque, va escluso che il tribunale possa giudicare e assumere provvedimenti sulla base di mere supposizioni e/o su rilievi critici totalmente indimostrati. Le condotte denunciate devono costituire irregolarità, per tali intendendosi azioni o omissioni degli amministratori che comportino una violazione delle norme civili, penali, tributarie o amministrative o dello statuto o comunque delle regole di prudenza, diligenza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Conseguentemente, non sarebbe denunciabile la mera inopportunità delle scelte dell'amministratore (c.d. business judgment rule), posto che non si sia al cospetto di operazioni manifestatamente illogiche, irragionevoli o imprudenti oppure compiute in conflitto di interessi. Le irregolarità denunciate devono essere connotate dal requisito della gravità, nel senso che devono essere di consistenza tale da comportare la violazione dei principi cardine della struttura organizzativa della società o da far emergere l'esistenza di una gestione complessivamente anomala e caratterizzata dal perseguimento di interessi extrasociali incompatibili con l'interesse della società amministrata. Si richiede, inoltre, che l'irregolarità oltre ad essere grave sia anche attuale al momento dell'intervento del tribunale, escludendo quindi che quest'ultimo possa intervenire laddove i comportamenti, per quanto consistenti in violazioni anche gravi, abbiano comunque esaurito i loro effetti. Da ultimo, l'irregolarità deve essere tale da poter arrecare danno alla società: non è dunque necessario che dalla stessa sia derivato un pregiudizio all'interesse sociale, essendo sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro al medesimo. Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti. [ Continua ]