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10 Novembre 2023

Marchio di forma “di fatto”: occorre anche provare che la forma abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività del prodotto

In tema di “marchio di fatto” “di forma”, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., esso è configurabile e, quindi, tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati, ivi compreso quello della novità. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso. Con specifico riferimento al marchio di forma di fatto, non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che la forma tridimensionale abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata. L’imitazione servile dei prodotti può configurarsi solo in relazione ad elementi estetici ovvero formali del prodotto di carattere non meramente funzionale. Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale c.d. parassitaria, occorre il positivo riscontro di una continua e ripetuta imitazione delle iniziative e/o dei prodotti del concorrente, nonché un’analisi concreta della situazione presente sul mercato, volta a verificare se gli stessi siano effettivamente dotati di connotati individualizzanti [ Continua ]

Gli effetti della trascrizione presso l’u.i.b.m. degli atti di acquisto e del verbale di pignoramento

Benché si possa convenire che la trascrizione non abbia efficacia costitutiva del trasferimento, si deve tuttavia osservare che essa nemmeno assolve, al contrario, ad una mera funzione di pubblicità-notizia, ma integra, piuttosto, un presupposto di opponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento: e infatti a norma dell’art. 139 CPI gli atti soggetti a trascrizione finché non siano trascritti non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Mentre la trascrizione anteriore di un atto di acquisto toglie ogni effetto all’atto costitutivo di un diritto incompatibile, trascritto successivamente, la trascrizione del verbale di pignoramento non ha la stessa efficacia preclusiva, ma sospende gli effetti degli atti trascritti posteriormente, che possono tornare ad esplicarsi pienamente se il pignoramento non sia poi sfociato in una vendita coattiva, o se l’eventuale aggiudicazione non sia a sua volta trascritta entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. [ Continua ]

Tutela dell’immagine di persona notoria: limiti di applicazione dell’art. 97, l.d.a. e periculum in mora

L’indiscussa notorietà di Totò non legittima comunque l’uso della sua immagine senza il  consenso degli aventi diritto dal momento che l’esimente di cui all’art. 97 l.d.a. non trova applicazione per il caso di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi. Il periculum in mora è da ravvisare nel pregiudizio rappresentato dall’esistenza di trattative volte alla definizione di un complesso accordo commerciale che prevede la cessione ad un terzo investitore dei diritti di sfruttamento del nome e dell’immagine di Totò anche nel settore della ristorazione. [ Continua ]
Codice RG 4210 2023

Sulle prove atipiche

Tra le prove atipiche, ossia quelle non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, vanno ricomprese anche le dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi. La loro atipicità dipende dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio, non essendo la scrittura attribuita a terzi annoverata dall’attuale codice civile tra le prove; pertanto, non essendo assimilabile alla scrittura privata, il suo contenuto può essere contestato con qualsiasi mezzo di prova. Le dichiarazioni a contenuto testimoniale comprese in detti documenti, in difetto di contestazione ad opera della parte contro cui sono prodotte e in concorso con altri elementi, possono essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario dal giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento. Tuttavia, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, sicché l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario non può prevalere sulle richieste di prove testimoniali da acquisire nel processo. [ Continua ]
Codice RG 9407 2022

La finzione di avveramento non si applica in caso di condizioni legali

Nel caso in cui una condicio iuris sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto. Ai sensi dell’art. 1359 c.c. se la condizione diviene impossibile per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, essa si considera come avverata. Tuttavia, la previsione non è applicabile alla condicio iuris sospensiva, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale l’effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private. Il mancato avverarsi della condizione legale entro il termine di avveramento previsto dai contraenti  comporta la definitiva inefficacia del contratto, ma non preclude la responsabilità contrattuale della parte che vi abbia dato causa per dolo o colpa ed è regolata dai relativi principi. In pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola, infatti, i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall'applicazione dei principi ricavabili dall'art. 1358 c.c., la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. [ Continua ]

Insegna patronimica: il giudice può disporre l’eliminazione del cognome dall’insegna successiva

L’insegna è segno distintivo del luogo in cui l’imprenditore svolge la sua attività ed acquisisce particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clientela, assumendo, quindi, rilevanza eminentemente locale, come rilevanza eminentemente locale assume il conflitto tra insegne, in quanto idoneo a creare confusione in ambito locale, ovvero ove si produce l’incontro tra imprenditore e cliente che possa essere sviato. In tema di conflitto tra insegne confondibili, non può avere rilevanza la questione della legittima coesistenza tra segno preusato in ambito meramente locale e segno registrato in ambito nazionale o la cui notorietà qualificata sia stata acquisita nel medesimo ampio contesto territoriale in ragione dell’uso continuativo e significativo di esso, questione rilevante, invece, nel caso di conflitto tra marchi. L’insegna deve reputarsi privativa industriale non titolata, secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. n. 30/2005, con il conseguente compendio di tutele, anche cautelari, approntate dal diritto industriale, oltre che dagli artt. 2564 comma 1 cc e 2568 cc. Consegue che il periculum in mora deve essere valutato secondo la disciplina dell’art. 131 D.Lgs. n. 30/2005, essendo rivolta la richiesta a far cessare la condotta illecita confusoria, pur secondo le modalità specificamente previste dall’art. 2564 comma 1 cc, ovvero mediante imposizione di integrazione o modificazione dell’insegna interferente, od anche con la totale eliminazione del cognome confondibile. In caso di conflitto tra insegne patronimiche, ove il cognome costituisca cuore del segno, il Giudice può anche disporre la totale eliminazione del cognome confondibile dall’insegna usata per seconda. [ Continua ]
19 Ottobre 2024

Concorrenza sleale e modelli non registrati per capi di abbigliamento

In caso di vendita di capi di abbigliamento, di cui si contesta la contraffazione e/o la commissione di atti di concorrenza sleale, la competenza territoriale può essere individuata ai sensi dell'art. 120, co. 6, c.p.i. nel luogo in cui i fatti sono stati commessi, ovvero nel luogo in cui i capi contestati sono stati messi in vendita al pubblico.

Si ha appropriazione di pregi ogni qualvolta un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi da questa non posseduti, ma mutuati da un altro concorrente.

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, e prima che questo diventi patrimonio comune a tutti gli operatori del settore - sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo e riguardanti comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L'imprenditore che intende invocare, oltre alle norme sulla concorrenza sleale, anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002, facendo valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato, non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale e gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo degli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario.

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Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; nullità relativa e onere probatorio

A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l’interesse all’esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione. Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. La caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insita nella circostanza che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c. L’art. 1419 c.c. richiama il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, per cui riveste carattere eccezionale l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Corollario di tale impostazione è la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato l’onere di fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, rimanendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità della singola o di alcune clausole contrattuali può comportare la nullità dell'intero contratto ovvero, al contrario, la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, con necessità, dunque, di procedere alla valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, pertanto, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, può estendersi all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. In relazione all’art. 1419 c.c., la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull’attore, nelle cause stand alone – e cioè non direttamente fondate su fatti accertati in sede amministrativa di accertamento della violazione antitrust – l’attore è onerato quantomeno della necessità di fornire elementi anche indiziari atti a confermare la prosecuzione dell’intesa illecita anche successivamente al periodo accertato dall’Autorità antitrust. [ Continua ]
19 Novembre 2023

Contraffazione del marchio “Richmond” e atti integranti concorrenza sleale

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

È contrario alle regole della correttezza professionale assumere un impegno formale di non utilizzo di marchi nella propria attività commerciale al fine di chiudere un contenzioso e poi adottare, poco dopo, una condotta affatto contraria all’impegno assunto; l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda ben può essere solo potenziale.

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19 Marzo 2025

Ammissibilità e interesse dell’intervento di terzo e la retroversione degli utili tra opzioni difensive e preclusioni processuali

Ai sensi dell'art. 268 c.p.c., il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio fissando l’udienza collegiale per la discussione, così spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso ed anche se le parti siano state invitate dall’istruttore a precisare le conclusioni l’intervento del terzo deve dunque ritenersi ammissibile. Ai fini dell'accertamento dell'interesse del terzo a fondare il proprio intervento in causa è sufficiente che esso trovi effettivo e concreto riscontro nelle domande delle parti adiuvate, a prescindere dalla loro ammissibilità e fondatezza. Poiché l’istituto della retroversione degli utili si pone sostanzialmente in via alternativa alla tutela risarcitoria classica, è necessario che della scelta dell’opzione dell’applicazione della retroversione degli utili in via alternativa rispetto alla valutazione del profilo del lucro cessante sia data esplicita e chiara manifestazione mediante la proposizione della specifica domanda, entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., che segna in via definitiva il limite per le preclusioni assertive. Tale necessità non è soddisfatta da un mero ed isolato richiamo nel corpo dell’atto di citazione del solo termine “retroversione” e non formulata come domanda specifica nelle conclusioni. [ Continua ]