hai cercato per: Angela Zampetti
3 Luglio 2024

Fideiussione omnibus stipulata dopo il maggio 2005 e giudizio stand alone: l’onere della prova

La fideiussione omnibus che sia stata stipulata successivamente al periodo di accertamento dell’Antitrust (provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005) rientra nei giudizi cc.dd. stand alone, nei quali l’opponente, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle cc.dd. follow on actions – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuta in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato. Ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore. Ne consegue che parte opponente è onerata dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto impugnato. [ Continua ]
22 Maggio 2024

Azione stand alone e nullità parziale della fideiussione omnibus

In caso di controversia che rivesta le caratteristiche dell’azione stand alone, cioè non direttamente fondata su fatti accertati in sede amministrativa di accertamento della violazione antitrust, secondo le regole proprie del giudizio civile, l’onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell’art. 2 l. 287/90 non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione. Pur tenendo conto della situazione di asimmetria informativa indubbiamente gravante sull’attore, nelle cause stand alone l’attore è comunque onerato quantomeno della necessità di fornire elementi, anche indiziari, atti a confermare la prosecuzione dell’intesa illecita anche successivamente al periodo accertato dall’Autorità antitrust. Nei contratti di fideiussione omnibus, la forma di tutela più appropriata rispetto al complesso degli interessi in conflitto (che comprende anche quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite) è quella della pronuncia di nullità limitata alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. L’art. 1419 c.c. richiama il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, per cui riveste carattere eccezionale l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Corollario di tale impostazione è la necessità di procedere alla valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, può estendersi, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. In relazione all’art. 1419 c.c., la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l’estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata. [ Continua ]
3 Settembre 2023

Riparto di giurisdizione e violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, la fattispecie concerna posizioni di diritto soggettivo, non assumendo alcun rilievo i provvedimenti amministrativi posti a fondamento della situazione distorsiva della concorrenza, essendo prospettata una condotta, da parte della Pubblica Amministrazione, volta ad alterare il libero mercato ed idonea a cagionare un danno alle imprese svantaggiate. [nel caso di specie la doglianza principale era relativa alla violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri, attuata mediante una commistione tra il servizio pubblico di gestione della camera mortuaria e quello imprenditoriale del trasporto dei defunti, con la conseguente illecita situazione di vantaggio competitivo a favore della impresa aggiudicataria]. [ Continua ]
3 Settembre 2023

Estensione del rimedio della nullità parziale alle fideiussioni c.d. specifiche

L’espresso riferimento alle sole fideiussioni c.d. omnibus, tanto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia quanto nel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, non lascia adito a dubbi circa l’impossibilità di estendere il rimedio demolitorio della nullità parziale anche a differenti rapporti fideiussori e, specificatamente, nella fattispecie in esame alle fideiussioni c.d. specifiche. In tal caso, infatti, la garanzia risulta limitata ad un certo debito, come uno specifico prestito ricevuto dall’istituto di credito e, non già, a tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato. [ Continua ]
22 Maggio 2024

Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

In caso di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata oltre i termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c. e in assenza dei presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione travolge la domanda riconvenzionale dell’opponente, assorbendone tutte le ulteriori valutazioni in merito alle altre eccezioni e domande svolte. [ Continua ]

Limitazione del brevetto e cessazione della materia del contendere

L’accoglimento della limitazione del brevetto, da parte dell’UIBM, rende non più necessario l’esame della sua validità rispetto al testo originariamente rilasciato. Ne consegue che dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande relative al testo originario e il giudizio verrà condotto sul brevetto come risultante dalla limitazione accolta dall’UIBM. Una (mera) limitazione non può conferire portata inventiva ad un brevetto che originariamente ne era privo, soprattutto laddove si innesta su una forma di attuazione del brevetto non ricompresa nella rivendicazione originaria e – quindi – nulla. [ Continua ]
3 Settembre 2023

Accertamento della nullità della fideiussione e onere della prova dei fatti costitutivi

Ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento della nullità della fideiussione nella parte in cui riprodurrebbe le clausole conformi allo schema ABI – ossia la clausola di reviviscenza e la clausola derogativa all’art. 1957, c.c – e, per l’effetto, della decadenza/inesistenza del diritto della Banca ad agire nei confronti dei debitori,  non è sufficiente l’allegazione provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia concernente la conformità delle condizioni generali di contratto predisposte per le fideiussioni – sottoscritte a garanzia delle “operazioni bancarie” - all’art. 2, co. 2, della l. 287/1990. [Nel caso di ispecie, la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di quasi dieci anni dal provvedimento citato e risale ad un periodo rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza. Inoltre trattandosi di un’azione c.d. stand alone, l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi di tale accertamento in maniera esclusiva, essendo onerato dell’allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2, L. 287/1990.] [ Continua ]
31 Gennaio 2024

Rete di distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e contraffazione

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati (Corte Giustizia UE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08). Tale principio – affermato in relazione a vendite di terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva che tuttavia hanno acquisito i prodotti da appartenenti alla rete – appare del tutto applicabile anche nel caso di soggetti legati da rapporti contrattuali, attesa l’identità dei suoi presupposti e tenuto conto che la circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva comporta danni all’immagine in relazione all’immissione in commercio del prodotto (ancorché originale) al di fuori della sfera di controllo della titolare del marchio (o nel caso di specie della società che agisce per essa sulla base delle attribuzioni ad essa affidate dalla titolare del marchio) [ Continua ]

Limitazione delle rivendicazioni e valutazione del CTU

Nel caso in cui la modifica del brevetto italiano e del brevetto europeo abbia determinato la concessione con rivendicazioni simili, è corretto l’approccio del CTU di ritenere che le differenze pure rimaste nei testi - sostanzialmente di natura formale - non siano di tale entità da indurre a valutazioni diversificate in merito alla sussistenza dei requisiti di novità e attività inventiva, e pertanto di procedere all’esame tecnico considerando sostanzialmente equivalenti tra loro i due brevetti,  svolgendo considerazioni e valutazioni riferibili ad entrambi tali titoli brevettuali. È ammissibile la limitazione della rivendicazione anche laddove possa porre problemi di chiarezza nell’enunciato se agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo dalla considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali. Non è affetta da alcun vizio di nullità la condotta della parte e del CTU, che ha modificato il proprio convincimento, né sussiste alcuna violazione del contraddittorio in caso di deposito di un PTO allegato in sede di nota di replica alla bozza di relazione trasmessa dal CTU. [ Continua ]
13 Maggio 2023

Predivulgazione del brevetto per la fabbricazione di bracciali tipo “tennis” e dichiarazioni testimoniali

Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità un brevetto laddove siano ritenute condivisibili dal CTU, non contestate e sostanzialmente conformi a quelle rese da altro CTU per il medesimo brevetto. Dette dichiarazioni sono considerate al pari delle deposizioni testimoniali ex art. 244 e seg. c.p.c. [ Continua ]