Ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 la validità di un marchio UE non può essere contestata nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo della contraffazione.
Il giudizio di confondibilità deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei segni in conflitto, e non attraverso un esame analitico e separato.
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