La riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale reintegrazione costituiscono, entrambe, modificazioni dell'atto costitutivo e, pertanto, soggiacciono ai
quorum legali o a quelli, più elevati, di fonte statutaria previsti per esse.
La disposizione di cui all'art. 2482 bis c.c. prevede unicamente l’obbligo di deposito della relazione, ma non anche quello di dare comunicazione ai soci dell’avvenuto adempimento.
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