La clausola statutaria che preveda, senza ulteriori precisazioni, “il diritto di prelazione a favore dei soci nelle ipotesi di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi” non può essere interpretata nel senso di escludere la sua operatività con riguardo ai trasferimenti
infra soci.
La
denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di un’intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare un’eventuale proposta di acquisto da parte dell’oblato, alle medesime condizioni dichiarate nella
denuntiatio, proposta alla quale dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un’ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio. E’ allora da respingere la configurazione della
denuntiatio e del conseguente atto di esercizio della prelazione quali, rispettivamente, proposta contrattuale e correlativa accettazione, idonee a dar vita ad un negozio di cessione.
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