La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’espressa delega conferita all'organo amministrativo, in sede di delibera autorizzativa dell'azione di responsabilità, ad “ampliare il raggio d’azione” delle contestazioni, ossia a valutare l'esistenza di ulteriori profili di illiceità nella condotta degli amministratori uscenti rispetto all'iniziativa risarcitoria espressamente menzionata nel verbale, costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura a tutte le contestazioni costituenti oggetto delle domande poi formulate in giudizio (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la delibera di autorizzazione all'azione di responsabilità, la quale faccia riferimento esplicito soltanto a vizi rilevati nella formazione del bilancio ed a conseguenti -ipotizzati- profili di danno, sia comunque idonea a sostenere la valida proposizione di un'azione di responsabilità fondata anche su diverse contestazioni, vicende e richieste risarcitorie non contemplate nel verbale depositato dall'attore a giustificazione dei propri poteri).
Il liquidatore giudiziale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, è legittimato ad intervenire nel procedimento giudiziario introdotto dal debitore in concordato per la tutela di un proprio diritto di credito, al fine di sostenere le sue ragioni quale mero “gestore dei beni”, ai sensi dell’art. 105 co. 2 c.p.c. Il liquidatore è titolare di un interesse qualificato rispetto all’esito del giudizio, in quanto questo potrebbe comportare una variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale (nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver qualificato l’intervento spiegato dal liquidatore come adesivo, ha rilevato la manifesta arbitrarietà della sua pretesa di proporre in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna nella sua originaria estensione, nonostante fosse stata oggetto di parziale rinuncia in sede di memoria ex art. 183, co. 6, num. 1, 1 c.p.c. ad opera dell'attore).
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