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Clara De Chirico

Clara De Chirico

Dottoranda

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, con tesi in diritto commerciale in materia di remunerazione gestoria nelle S.p.A. Attualmente svolgo un dottorato in cotutela di tesi presso l'Università di Macerata e l'Università di Ottawa, Canada. La mia ricerca mira a rafforzare la tutela giuridica delle comunità locali soggette a impatti negativi dall'operato delle grandi imprese.

23 Dicembre 2023

Sottrazione fraudolenta per cessione di partecipazioni sociali in presenza di debito

La cessione di partecipazioni sociali preordinata a frustrare il soddisfacimento di un credito del cedente è soggetta a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. L’accertamento dell’illegittimità della cessione richiede la prova dell’esistenza dell’atto dispositivo e la valutazione dei presupposti oggettivo e soggettivo, ossia del prodursi dell’evento dannoso e dell’intenzionalità del danno. L’accertamento del presupposto oggettivo richiede la prova della preesistenza di una posizione debitoria dei convenuti rispetto all’atto dispositivo e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Quanto alla “scientia fraudis”, essa può essere ritenuta provata quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da indizi gravi, precisi e concordati ove il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutte le quote acquistate. [ Continua ]
19 Gennaio 2023

Insussistenza del danno diretto e operatività dell’eccezione di giudicato nel giudizio per responsabilità ex art. 2476 c.c.

Il socio di S.r.l. che proponga azione risarcitoria nei confronti dell'ex amministratore ex art. 2476 c.c. per danno diretto ed immediato non può avere patito dunque alcuna lesione alla propria sfera giuridica e patrimoniale discendente da una vicenda negoziale della società o comunque da condotte addebitate all’ex amministratore da tempo concluse al momento del suo ingresso nella compagine sociale. Al medesimo esito negativo è destinata l'azione sociale di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476 c.c. per danno cagionato dall’amministratore alla società qualora sulla medesima vicenda sia calato il giudicato. A tal fine va in primo luogo accertato che si tratti della stessa azione risarcitoria, valutando la coincidenza soggettiva tra il titolare del diritto risarcitorio azionato e il soggetto citato quale responsabile della lesione nonché la coincidenza oggettiva, sia rispetto alla causa petendi che al petitum (a riguardo, l’identità delle pretese risarcitorie non viene meno quand’anche nella prima contesa il perimetro del giudizio fosse stato più ampio). Inoltre, si deve considerare se il provvedimento decisorio sia idoneo al passaggio in giudicato materiale, avendo ad oggetto il merito della pretesa risarcitoria, ed abbia acquisito la stabilità di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. [ Continua ]
5 Novembre 2022

Incompromettibilità della lite sulla violazione dei principi di redazione del bilancio

La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria, per effetto della indisponibilità di cui all’art. 806, 1° comma, c.p.c. In particolare, l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. In altre parole, l’indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell’interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio. Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati. [ Continua ]
19 Gennaio 2023

Criteri di liquidazione del danno per mancato conferimento di incarico gestorio promesso

Il danno patrimoniale cagionato dal mancato conferimento dell’incarico gestorio a favore del destinatario di proposta contrattuale per mero rifiuto dei proponenti di dar seguito alla proposta è quantificabile sommando danno emergente e del lucro cessante. Con riferimento al danno emergente, il parametro minimo del risarcimento corrisponde all’ammontare del corrispettivo promesso per tutta la durata dell’incarico (in particolare, tale parametro opera quando la voce retributiva è prestabilita nell’ammontare e indipendente dai risultati della gestione. Va inoltre verificato che l’ottenimento di tale somma sia stato unicamente impedito dal rifiuto dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere al conferimento dell'incarico). Più problematico è, invece, il riconoscimento del danno in termini di lucro cessante, specialmente con riferimento alla liquidazione della parte variabile del compenso legata all’esito positivo dell’attività gestoria: infatti, in tal caso, la perdita non consiste in un valore economico certo, bensì in un vantaggio economico atteso e, quindi, nella mera possibilità di conseguirlo. Pertanto, il danno potenzialmente scaturente dalla “possibilità perduta” dev’essere provato dal danneggiato, sia pur in via presuntiva, in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza del suo stesso verificarsi (an debeatur); invece la determinazione del quantum debeatur va realizzata con valutazione squisitamente equitativa. Sotto quest’ultimo profilo, l’unico criterio utilmente impiegabile è quello, seppur inevitabilmente approssimativo e probabilistico, basato sul confronto con i compensi medi annuali percepiti nel periodo e nel luogo di riferimento dai top manager di realtà aziendali paragonabili per dimensione e “complessità” alla società in questione. L’ammontare dell’utilità sperata andrà quindi calcolato con riferimento alle medie dei suddetti compensi, ulteriormente mediando quelle risultanti dai diversi campioni esaminati, moltiplicate per gli anni di carica. Il valore così ottenuto è onnicomprensivo e dev’essere quindi diminuito dell’ammontare dei compensi fissi. [ Continua ]
18 Gennaio 2023

Nullità del decreto ingiuntivo opposto in presenza di clausola compromissoria

L’esistenza di una clausola compromissoria nello statuto di una s.p.a. per tutte le controversie tra soci e società non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. [ Continua ]
5 Dicembre 2022

Conseguenze processuali della sostituzione della delibera di esclusione del socio impugnata

In caso di impugnativa di delibera dell'organo amministrativo di società consortile costituita in forma di società cooperativa per azioni e di sostituzione della medesima, qualora tra le parti non vi sia contestazione in ordine alla sopravvenuta sostituzione della delibera oggetto di impugnazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 2377, co. 8, c.c.: conseguentemente, la materia del contendere deve dichiararsi cessata a seguito e per effetto della intervenuta sostituzione della delibera impugnata. [ Continua ]
17 Maggio 2022

Responsabilità dell’amministratore per indebita riduzione delle rimanenze di magazzino

È contrario ai principi contabili mutare il criterio di valorizzazione delle poste di bilancio in corso di esercizio. Cosicché non è corretto che le rimanenze, inizialmente valutate in funzione della capacità di produrre reddito d’impresa, che si manifesterà come ‘ricavi’ dopo che le materie prime sono state trasformate in prodotti finiti e messe in vendita, siano poi valorizzate come rottami alla fine dell’esercizio. [ Continua ]
17 Luglio 2022

Insindacabilità nel merito delle scelte gestorie: applicazione della “business judgment rule” agli addebiti mossi contro l’amministratore di S.r.l.

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 LF diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall’art. 2393 c.c. che quella di cui all’art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società. Come è noto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, pertanto, eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui le scelte adottate dall’ex amministratore presentassero, dal punto di vista tecnico-contabile e tecnico-giuridico, profili di irregolarità, dette scelte, in ogni caso, non risultano, per le ragioni sopra esplicitate, manifestatamente illogiche o irragionevoli, e gli eventuali errori ascrivibili all’amministratore dell’epoca possono ritenersi incensurabili in sede giudiziaria, rientrando tale operato gestorio, in concreto, nell’ambito di applicazione e dei limiti stabiliti dal principio della “business judgement rule” e, dunque, nell’alveo delle scelte insindacabili dell’amministratore, insuscettibili di costituire fonte di responsabilità ex art. 2476 c.c. Sul tema, la Corte di legittimità, con elaborazione giurisprudenziale ormai costante e consolidata, ha affermato che, in tema di responsabilità degli amministratori, la regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali da essi operate trova un limite nel corollario della necessaria ragionevolezza delle stesse nonché nella valutazione della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione contestata. [ Continua ]
8 Gennaio 2022

Giudizio di responsabilità a carico di amministratori, sindaci e direttori generali di S.p.A.: accertamento, onere probatorio e riparto interno

La valutazione del Tribunale in ordine alla domanda risarcitoria promossa dalla società avverso gli amministratori non può prescindere dai limiti che il sindacato del giudice incontra avanti a scelte che attengono al merito imprenditoriale ed alle decisioni che incidono sugli assetti amministrativi e organizzativi della società. Tuttavia, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. Sul riparto dell’onere della prova, quando la società faccia valere in giudizio un titolo di responsabilità contrattuale, verso ex dipendenti, amministratori e sindaci, è preciso onere dei convenuti dare prova dell’esatto adempimento e dunque dimostrare l’inerenza e la conguità delle spese sostenute dal direttore generale rispetto agli obiettivi del suo incarico, ovvero dare adeguata giustificazione del “consenso” dato al superamento del budget di previsione della voce di tale spese. Né vale a escludere la responsabilità degli organi sociali l’asserita “impossibilità” per amministratori e sindaci di percepire l’entità delle spese, se non in sede di approvazione del bilancio. Invero, tale argomento, non vale in alcun modo ad esonerare gli amministratori dalla responsabilità per non aver previsto una adeguata procedura di controllo, e per non aver predisposto sistemi di verifica preventiva e successiva delle spese, per un corretto monitoraggio e una efficace prevenzione di costi ingiustificati. Mentre i sindaci hanno ex lege un preciso onere di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, ex art. 2403 c.c., disponendo altresì di penetranti poteri di ispezione e di controllo. La responsabilità di predisporre un adeguato assetto di controllo è obbligo che grava su tutti gli amministratori, anche quelli senza deleghe, che in ogni caso sono tenuti a sollecitare tempestivamente il presidente o gli amministratori delegati affinché si attivino. L’inerzia in questi casi non può essere una esimente. Quanto ai rapporti interni fra i membri del c.d.a. rileva, invece, il diverso apporto causale ascrivibile a ciascun consigliere. [ Continua ]
16 Agosto 2023

Sovrastima del valore del magazzino e condotta distrattiva dell’amministratore unico

La differenza tra la consistenza del magazzino evincibile dall’ultimo bilancio predisposto dall’amministratore e quella della merce rinvenuta all’indomani del fallimento, in mancanza di documenti che dimostrino la destinazione della merce mancante, postula una distrazione della merce medesima, oppure l’inattendibilità del valore iscritto in bilancio al fine di gonfiare artificiosamente l’attivo e occultare l’intervenuta causa di scioglimento. [ Continua ]