La costante assistenza legale alle parti, durante il corso delle trattative di un contratto di cessione di azioni, mal si concilia con la pretesa annullabilità del contratto preliminare in quanto concluso a seguito dell'asserita minaccia morale (mossa dal socio di maggioranza cedente che minacciava di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore acquirente) o comunque in carenza di un'intenzione effettiva all'acquisto di azioni al prezzo indicato (asseritamente inferiore al valore effettivo).
In particolare, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, la violenza invalidante il negozio giuridico si prospetta nel caso in cui la minaccia subita da uno dei contraenti sia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto al punto da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, il quale non avrebbe altrimenti concluso il contratto (Così Cass. nn. 235/2007; 12484/2007; 6044/2010; 17523/2011 e da ultimo in particolare Cass. sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20305).
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