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Edoardo Cesarini

Edoardo Cesarini

Associate presso GR Legal

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

Irrilevanza per le fideiussioni specifiche della conformità allo schema ABI

In materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Diversamente,  essendo le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l’istituto di credito, con indicazione dell’esposizione massima garantita. In merito a queste ultime, pertanto, non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005. [ Continua ]
25 Agosto 2023

Fideiussione specifica conforme allo schema ABI e clausola “floor”

Poiché il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 ha accertato la sussistenza di un'intessa anticoncorrenziale con riferimento alla fattispecie della fideiussione c.d. omnibus, non è possibile invocare la natura di prova privilegiata di tale decisione da parte di coloro che abbiano sottoscritto fideiussioni c.d. specifiche, pur se riproducenti lo schema ABI, e pertanto far valere la nullità di queste ultime, qualificate come contratti "a valle". Ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale in materia bancaria non è infatti sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell’assolvimento della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito L'apposizione di una clausola "floor" in un contratto di mutuo non viola automaticamente i doveri di correttezza e trasparenza in materia consumeristica nei rapporti con i clienti laddove la clausola sia assolutamente comprensibile e sia stata esplicitamente stipulata da una società di capitali. Più in generale, infatti, il giudizio di "immeritevolezza" di un contratto ai sensi dell'art. 1322, II comma, c.c. non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando lo scopo pratico perseguito dalle parti o il risultato avuto di mira dalle parti con la conclusione del contratto, e tale risultato dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume o all'ordine pubblico. [ Continua ]
19 Febbraio 2024

Denominazione sociale e principio di unitarietà dei segni distintivi

L’art. 22 c.p.i. prevede il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come denominazione o ragione sociale “un segno uguale o simile all’altrui marchio, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Tale principio, pertanto, non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione dei marchi della società attrice in considerazione del fatto che la convenuta ha ripreso esattamente il cuore dei marchi attorei “forti”, senza utilizzare alcun elemento idoneo a differenziare il proprio segno dalle privative dell'attrice]. [ Continua ]

Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria l’idoneità della notizia diffusa a determinare discredito per il concorrente

La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta. Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. [ Continua ]
30 Luglio 2023

Fideiussioni specifiche e nullità per intese anticoncorrenziale

In materia di nullità delle fideiussioni, il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia ha giudicato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (ritenendo che tali clausole possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso sfavorevole alla clientela) riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non investendo invece le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. (Nel caso di specie, parte attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità di una fideiussione prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausola impugnate il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005). [ Continua ]
7 Gennaio 2024

Opere delle arti figurative e design industriale: confronto tra le due tutele autoriali

La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 l.d.a. e quella delle opere dell'arte figurativa ex art. 2, n. 4 l.d.a. si pongono su un piano di reciproca esclusione essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano dotate di carattere creativo e valore artistico, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte figurativa le opere riprodotte in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Tuttavia, la sola destinazione all’industria e alla riproduzione seriale non è da sola sufficiente ai fini della qualifica come opera del design industriale, considerato che il carattere creativo e la novità restano elementi costitutivi sotto questo aspetto e che l’opera del design industriale è quella che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico, laddove tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali ad esempio il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei e la pubblicazione su riviste specializzate. [ Continua ]

Efficacia ex tunc della limitazione del brevetto e responsabilità risarcitoria per contraffazione

A livello di brevetto europeo, secondo l'art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione retroagiscono sino al momento della pubblicazione della domanda di brevetto per cui il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di limitazione, “determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione”. Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto, il momento iniziale dell'attività di contraffazione non deve essere individuato nella data in cui il titolare del brevetto ha presentato istanza di limitazione ai sensi dell'art. 79 c.p.i., se l'esperto del ramo, dalla lettura del testo originario del brevetto, poteva essere in grado di apprezzare la tutela apprestata dal brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso. Ne consegue che gli effetti delle limitazioni operano ex tunc fin dalla proposizione della domanda originaria e, al contempo, anche la responsabilità risarcitoria per contraffazione del brevetto deve essere accertata con decorrenza dalla proposizione della domanda originaria. [ Continua ]
16 Settembre 2023

Fideiussioni omnibus: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all’intero contratto

In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 della Legge 287/90, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate. Con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto di un'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi il rimedio civilistico della nullità speciale. Tali clausole, conformi a quelle di cui allo Schema ABI giudicato illecito dalla Banca d'Italia, devono essere dichiarate nulle in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali. L'intero contratto di fideiussione contenente tali clausole, tuttavia, è solo parzialmente nullo, ovvero in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Per l'accoglimento della domanda di nullità assoluta della fideiussione, quindi, è necessario provare che il fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia senza le sopramenzionate clausole. [ Continua ]

Fumus boni iuris di un provvedimento di descrizione e misure di protezione dei segreti industriali

Nell'ambito della valutazione del fumus boni iuris utile per l'emanazione di un provvedimento di descrizione, il diritto di cui deve riscontrarsi la verosimile fondatezza  non è tanto quello sostanziale oggetto della domanda di merito, quanto quello processuale alla acquisizione della prova richiesta. Tale "diritto alla prova", tuttavia, non può derivare sic et simpliciter dalla utilità della prova stessa in relazione alla domanda prospettata e non può prescindere dalla verosimiglianza dell'esistenza di un diritto industriale (e non di altro, come il diritto alla lealtà concorrenziale, di per sé considerato). Ai fini della tutela dei segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., vengono in rilievo il presupposto della segretezza delle informazioni tecniche e commerciali - che devono essere conosciute dal solo imprenditore che chiede tutela, non da altri - e quello della loro secretazione, consistente nella adozione di misure atte a impedirne la divulgazione (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insufficiente la dicitura “Divulgazione e riproduzione vietata senza nostra autorizzazione scritta” inserita nei cartigli apposti sui disegni tecnici della ricorrente). [ Continua ]

Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria la divulgazione della notizia a più persone

Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un'effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l'illecito nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.   [ Continua ]