Non può ricavarsi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. nei confronti di un terzo in ragione dell'inadempimento contrattuale della società dallo stesso amministrata, dovendosi invece dimostrare il diverso presupposto della condotta illecita, dolosa o colposa, al quale è conseguito il danno diretto subito dall'attore.
La clausola di foro contenuta in un contratto tra due società non produce effetti quando una di queste agisca per far valere la responsabilità dell'amministratore dell'altra per danni cagionati da quest'ultimo.
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