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La parte che voglia far valere l'invalidità di un contratto di compravendita di marchio per la perdita della capacità distintiva dello stesso, a sensi dell'art. 13, co. 4, c.p.i., deve dare prova della volgarizzazione del marchio. La circostanza che si possano trovare in commercio prodotti imitativi nel disegno e nelle caratteristiche non è, di per sé, una prova della volgarizzazione del marchio, ma di una mera imitazione dovuta alla rinomanza dello stesso.
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