Per lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ad una partecipazione sociale, è necessario un formale atto di divisione o volontario (scrittura privata autenticata o atto pubblico) ovvero giudiziario, con necessità, sia nell’uno che nell’altro caso, di successiva iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto o provvedimento di scioglimento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa” è valido, ma ha solo efficacia obbligatoria fra le parti del contratto stesso e condizionata dall’attribuzione al socio cedente, in sede di divisione dei beni caduti in successione, di quel determinato bene (immateriale) ossia la partecipazione sociale in quella determinata percentuale. Per l’effetto, fino alla formale divisione, la cessione, avente ad oggetto la quota ideale di un bene ancora indiviso, non può essere opponibile né agli altri comproprietari né alla società.
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