Al pari della mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito ex art. 669 novies c.p.c., anche l’estinzione del giudizio di merito comporta
ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi
ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti,
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