La dichiarazione di accettazione da parte del creditore dell’offerta reale contenuta in un verbale notarile e la contestuale esazione dei contenuti dell’offerta (nella specie ritiro da parte del creditore di assegni a lui intestati) senza alcuna specificazione di imputazione del pagamento, in ipotesi di obbligazioni tra stessi soggetti, deve intendersi a saldo dell’obbligazione indicata dal debitore.
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