Il comportamento del socio accomandatario di una s.a.s., che cumuli la qualifica di amministratore, il quale non adempia all'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritto dall'art. 2214 c.c. e non provveda alla redazione del bilancio, non consentendo, in tal modo, ai soci accomandanti di prendere visione della documentazione contabile della società, integra giusta causa non solo di revoca dell'amministratore, ma altresì di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. perché
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