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Fabrizio Marchetti

Fabrizio Marchetti

Avvocato

Avvocato in Udine e Pordenone. Ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine. Ha svolto attività di consulente legale esterno in favore di una società per azioni friulana appartenente ad una holding internazionale. All’attività professionale rivolta principalmente alle imprese nei settori del diritto civile e commerciale, ha affiancato un percorso di specializzazione conseguendo con il massimo dei voti il Master in Diritto Penale dell’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Master in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova. Ha inoltre conseguito con il massimo dei voti i corsi di perfezionamento in Gestione della Crisi d'Impresa presso l'Università degli Studi di Firenze e in Responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale presso l'Università degli Studi di Milano. Collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2021.

19 Giugno 2023

Abuso della clausola simul stabunt simul cadent e diritto al risarcimento del danno da parte dell’amministratore non dimissionario

La clausola simul stabund simul cadent – riconosciuta dall’art. 2386, co. 4, c.c. – è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina e funge da stimolo alla coesione dell’organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno degli altri amministratori determinano la decadenza dell’intero consiglio e, nel contempo, egli stesso può contribuire a quella decadenza quando in disaccordo con gli altri componenti del consiglio di amministrazione. L’operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica l’obbligo di motivare la rinuncia all’incarico. Il  carattere abusivo o strumentale della vicenda decadenziale si configura ogni qual volta le dimissioni di quell’amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l’organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, quindi eludendo l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383, co. 3, c.c. nelle s.p.a. ed ex artt. 1723, co. 2, e 1725 c.c. nelle s.r.l. In caso di abuso di esercizio della clausola simul stabunt simul cadent, agli amministratori non dimissionari decaduti  deve quindi essere riconosciuto comunque il diritto al risarcimento del danno quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l’effetto decadenziale sono state date abusivamente (cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica) o strumentalmente (cioè per eludere l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa). Pertanto, se le facoltà di cui alla clausola in discussione sono esercitate correttamente, allora tale esercizio non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto, il quale accettando l’iniziale conferimento dell’incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri. L’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui ricade sull’amministratore decaduto, al quale non basterà dimostrare l’assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca, dovendo invece fornire la prova della esclusiva finalizzazione della clausola alla sua estromissione dal collegio degli amministratori per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della compagine sociale e quindi l’ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa. La revoca anticipata senza giusta causa dell’amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli artt. 1223-1227 c.c.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione. Nel caso di revoca dell’incarico di amministratore, il danno consiste nel lucro cessante, cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca, in riferimento a questa voce di danno non sussistendo inoltre ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa. L’amministratore potrebbe, bensì, ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni deve offrire puntuale allegazione e prova. Nel caso di revoca senza giusta causa il giudice deve effettuare una valutazione prognostica idonea a considerare il tempo necessario per l’amministratore revocato di trovare una occupazione nello stesso o in altro settore operativo, escludendo ogni automatismo e negando la applicabilità della disciplina prevista nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. [ Continua ]
16 Ottobre 2023

Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore

La responsabilità dell’amministratore va ricostruita secondo lo schema tipico della responsabilità da inadempimento contrattuale. Tra gli obblighi esistenti in capo all’amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale. Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell’amministratore, occorre che sia provata non solo l’illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso e, quindi, che una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, sia dedotto e provato che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che tra condotta illecita e pregiudizi patrimoniali sussista un nesso causale. [ Continua ]
19 Giugno 2023

Il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non si riflette, come causa d’invalidità, sulla deliberazione dell’assemblea dei soci

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima. Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito. Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione. Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c. [ Continua ]
2 Dicembre 2023

Illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e quantificazione del danno in caso di fallimento

In caso di violazione dei doveri imposti all'amministratore ex artt. 2842 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e successivo fallimento della società, il danno deve essere ravvisato nell’aumento del passivo determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, detratti i costi di liquidazione e aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza di fallimento. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali sull'importo del risarcimento del danno e della relativa rivalutazione monetaria, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla data della sentenza di fallimento se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. [ Continua ]
1 Dicembre 2023

Società cooperativa e dies a quo del termine di prescrizione ex art. 2536 c.c.

Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati da parte del socio recedente, previsto all'art. 2536 c.c., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ex 2532, comma 3, c.c. Non può invece recepirsi la diversa interpretazione che ravvisa il dies a quo del termine prescrizionale (o decadenziale) di cui all'art. 2536 c.c. nel momento di liquidazione della quota del socio receduto, sia perché il dato letterale della norma fa riferimento alla verificazione del recesso, dell'esclusione o della cessazione, portando a ritenere che si debba fare riferimento al momento di efficacia di tali eventi; sia perché la richiesta del conferimento e la liquidazione della quota sociale a seguito di risoluzione del rapporto sono eventi diversi e non riconducibili ad un unica fattispecie, sicché non può essere accolta l’interpretazione che àncori il dies a quo della prescrizione (o decadenza) riferita ai conferimenti al momento della liquidazione della quota sociale. L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. [ Continua ]
30 Novembre 2023

Qualificazione delle representation and warranties e termine di prescrizione

Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. [ Continua ]
31 Marzo 2023

Natura dell’autorizzazione al recesso del socio di società cooperativa

Le previsioni in ordine al recesso del socio dalla cooperativa dettate all’interno dello statuto costituiscono manifestazione della volontà negoziale ed è, quindi, rimesso alla libertà delle parti di definirne le modalità e il contenuto ovvero limitarlo o subordinarlo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, quali ad esempio l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole attribuiscono un potere discrezionale ai suddetti organi, che non possono essere esercitati in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, che non può essere reso eccessivamente gravoso. La clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest’ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell’organo societario, risulta applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, né all’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia. Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato, quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione; dall’altro, i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 c.c., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in relazione all’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest’ultima, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto – salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia – alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale. [ Continua ]
17 Maggio 2023

Inadempimento in sede di liquidazione fallimentare e responsabilità degli amministratori

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non già le conseguenze di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente. [ Continua ]
31 Marzo 2023

Invalidità della delibera di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione del socio di s.r.l.

In relazione al diritto all’informazione del socio non amministratore di s.r.l., occorre distinguere il profilo del diritto all’informazione del socio nel corso della gestione sociale rispetto a quello della valida informazione preliminare al procedimento di approvazione del bilancio. L’art. 2476, co. 2, c.c. garantisce al socio che non partecipa all’amministrazione della società l’accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, prevedendo un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, volto a garantire l’effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale. Il potere di controllo sull’andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e votando in modo informato. Tale potere di controllo è altresì funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all’art. 2476, co. 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito ex art. 2476, co. 6, c.c. La violazione di quanto disposto dall’art. 2429 c.c. comporta l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio su istanza del socio che lamenta la violazione del suo diritto di informazione, indipendentemente dalla circostanza che l’impugnazione sia fondata anche su motivi di merito riguardanti il contenuto della decisione. L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’assemblea priva, infatti, i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto su cui sono chiamati a deliberare e impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. L’omessa ostensione della documentazione sociale, tuttavia, non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio in quanto, tra gli atti di cui si compone l’iter di approvazione del bilancio a pena di invalidità della delibera stessa, non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale, bensì la convocazione dell’assemblea ex art. 2479 bis c.c. e il deposito del progetto di bilancio nei precedenti quindici giorni ex art. 2429, co. 3, c.c. Pertanto, causa di invalidità della delibera assembleare è data dalla mancanza assoluta di informazioni in cui la decisione è stata adottata ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. Va escluso che la società sia onerata di comunicare al socio l’avvenuto deposito del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa presso la sede sociale e deve porsi, al contrario, in capo al socio che intenda prenderne visione l’onere di attivarsi al fine di acquisire presso la società tali documenti, per soddisfare il proprio interesse alla piena informazione ed esprimere un voto consapevole nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, eventualmente previa acquisizione dell’ulteriore documentazione informativa necessaria. La società è onerata unicamente del rispetto del termine di legge di 8 giorni o del diverso termine statutario per la convocazione per la partecipazione all’assemblea. In sede di assemblea, i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale; ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c., dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all’informazione. Per essere legittimo, l’esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all’ordine del giorno e non deve trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze. [ Continua ]