Il merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) è insindacabile, salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.
Le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società.
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