Qualora si invochi la tutela
ex art. 2 n. 10 lda non è sufficiente ribadire la portata teorica della norma stessa, bensì occorre descrivere prodotto per prodotto quali siano gli elementi significativi attestanti il valore artistico e creativo che possa essere riconosciuto ad opere del design industriale. La mera partecipazione a fiere di settore (nella specie, il Salone del Mobile) o la presenza in ambienti prestigiosi, non trattandosi di attestazioni delle qualità estetiche/artistiche dell'oggetto provenienti da ambienti culturali o istituzionali, non consentono di riconoscere al manufatto un valore che superi quello legato alla mera funzionalità o alla eleganza e gradevolezza delle forme.
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