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La legittimazione a impugnare la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha disposto il commissariamento di un’associazione non riconosciuta associata al medesimo va sicuramente riconosciuta in capo a quest’ultima – quale "socia" dell’ente riconosciuto ENCI e soggetto direttamente interessato dalla decadenza del proprio organo direttivo e dalla sostituzione dei membri con un commissario straordinario – e non ai relativi associati. A tale conclusione si giunge facendo applicazione dei principi che regolano le società di capitali e, in particolare, dell’art. 2388 c.c., che riconosce ai soci la legittimazione a impugnare le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti (nel caso di specie, alcuni degli attori sono “soci della socia”, privi del potere di rappresentanza dell’associazione verso terzi, per cui non possono far valere nel processo un diritto altrui in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso ex art. 81 c.p.c.).
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