La posizione dominante corrisponde alla potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e alla possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori.
L’articolo 3 della L. n. 287/1990, nel vietare l’abuso “da parte di una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, non mira a impedire la conquista di una posizione dominante (ovvero di monopolio), bensì a impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante. Il Giudice, nell’accertamento della posizione dominante, deve andare alla ricerca della concorrenza “virtuale” (ossia di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l’area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.
Va ravvisato abuso di dipendenza economica (art. 9 L. n. 192/1998) allorché una parte sia in grado di determinare nei confronti dell’altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tramite l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o tramite l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, anche in considerazione della difficoltà, per la vittima dell’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
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