Il pagamento di un credito non munito di privilegio, quale quello dell’amministratore per il suo compenso, in un momento di grave deficit patrimoniale della società, costituisce violazione del principio della par condicio creditorum in danno ai creditori privilegiati e contravviene all’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale di cui all’art. 2394 c.c. in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio svolge verso i creditori stessi.
Il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. poichè non si presentano gli elementi del perseguimento di un risultato, con la seguente sopportazione del rischio, mentre l'attività
che egli si impegna a svolgere non è, a differenza di quella del prestatore d’opera, determinata dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa.
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