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Miriam Pavanato

Miriam Pavanato

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2020, già tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Padova.

9 Febbraio 2025

Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della nomina ad amministratore unico

L'iscrizione della nomina di un amministratore unico di S.r.l. nel Registro delle Imprese avvenuta con allegazione di un verbale di assemblea dei soci mai tenuta e priva di nomina munita di dichiarazione di conformità ex art. 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente firmata, comporta la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. dal Registro delle Imprese della nomina stessa. [ Continua ]
13 Gennaio 2025

Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività d’impresa: onere della prova

Il curatore che propone ex art. 146 l. fall. l’azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni cagionati alla società amministrata, a causa della prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno. Spetta invece agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestategli, l’osservanza dei doveri previsti dalla legge e dallo statuto. Nel caso in cui la condotta addebitata all’amministratore sia quella di aver proseguito l’attività caratteristica dell’impresa, nonostante l’integrale perdita del capitale sociale, e la conseguente violazione degli artt. 2485 e ss. c.c., la curatela è tenuta ad allegare il compimento di attività non conservativa, ma non ad indicare necessariamente le singole condotte espressione dell’attività d’impresa che siano foriere di danno (specie se trattasi di imprese che operano a ciclo produttivo continuo). Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il curatore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore ai doveri gestori, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente. La quantificazione del danno patito va effettuata secondo il criterio della differenza tra netti patrimoniali ex art. 2486 c.c. [ Continua ]
22 Ottobre 2024

La responsabilità dei sindaci

Il collegio sindacale risponde, oltre che del danno arrecato dai suoi componenti alla società e al ceto creditorio a causa della violazione dei loro doveri o dal loro non diligente adempimento, anche – come espressamente previsto dall’art. 2407, co. 2, c.c. – in solido con gli amministratori per gli illeciti commessi da questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità ai loro obblighi. Il collegio sindacale, qualora rilevi, ai sensi dell'art. 2407 c.c., un abusivo ricorso alla procedura di concordato preventivo – per l’assenza di reali prospettive di riuscita di un piano di concordato –, è onerato di sollevare la questione all'interno della società e di adottare conseguenti iniziative, da ultimo il ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.; diversamente operando, risponde in solido con gli amministratori. Il ricorso abusivo al concordato preventivo avviene quando esso è unicamente volto a posticipare fraudolentemente il fallimento o l’adempimento agli obblighi conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento. Tale abusività pertiene alla condotta e allo stato soggettivo dell’organo amministrativo, che tale concordato presenta. Il concorso omissivo dei sindaci nella prosecuzione abusiva dell’attività mantiene il suo carattere colposo: infatti l’omissione è concettualmente compatibile con il dolo nella sola forma del dolo eventuale. Il ricorso abusivo alla procedura non è tale da determinare un autonomo danno, rispetto a quello derivante dalla pura e semplice continuazione dell’attività. Tale abuso invece rileva quale circostanza che rende irrilevante il beneficio di cui all’art. 182 sexies l.fall. e la sospensione degli obblighi conseguenti alla perdita di capitale. Ove il ricorso all’istituto sia abusivo, infatti, i benefici formalmente assicurati dalla disciplina di esso non rilevano a sollevare gli amministratori dal mancato assolvimento a tali obblighi, in quanto tali benefici sono stati ottenuti contra legem. L'obbligazione risarcitoria solidale degli amministratori e dei sindaci può soggiacere a fatti estintivi, che operano secondo le regole ordinarie. La transazione relativa alla sola quota di responsabilità dei soggetti transigenti (ad esempio, dei soli amministratori) scioglie la solidarietà limitatamente a tali soggetti, lasciando intatta la responsabilità degli altri; sia tale transazione novativa o non novativa, essa opera solo sulla quota. La prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità verso il collegio sindacale decorre dal momento in cui la società – i suoi amministratori – è stata posta a conoscenza o è stata in grado di conoscere o avrebbe dovuto conoscere, operando con diligenza, l'effetto lesivo dei singoli atti o delle omissioni dei sindaci, costituenti ad esempio il mancato controllo o la mancata reazione rispetto a condotte gestorie indebite degli amministratori. [ Continua ]
24 Agosto 2024

Il principio di rilevanza nella classificazione delle poste di bilancio; nullità della delibera di approvazione del bilancio

Deve ritenersi nulla la delibera di approvazione di un bilancio, ove risulti l’errata classificazione di una posta creditoria, anche ove non sia determinante per la quantificazione complessiva dell’attivo patrimoniale, ma comunque idonea ad inficiare l’esposizione generale dell’equilibrio finanziario della società, non rispettando siffatto bilancio i principi di chiarezza, veridicità e correttezza come delineati dai principi contabili OIC e dalle disposizioni di legge in materia di redazione del bilancio. [ Continua ]