Le somme delle quali il socio-amministratore unico priva la società (mediante versamento sul proprio conto corrente) sono da considerarsi quali finanziamenti verso soci se risultano contabilizzate a tale titolo mentre costituiscono comportamento distrattivo qualora siano del tutto prive di una giustificazione contabile. Pertanto, il socio-amministratore unico, nel primo caso è tenuto a rimborsare tali somme a titolo di adempimento del contratto di finanziamento; viceversa, nel secondo caso – ferme restando ulteriori possibili conseguenze di natura penale – dovrà corrispondere le somme sottratte a titolo di risarcimento da inadempimento. [Nel caso di specie, il Fallimento di una S.r.l. aveva agito nei confronti del socio-amministratore unico, chiedendone la condanna al pagamento della somma sottratta a titolo di restituzione del finanziamento erogato e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno].
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