Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. costituisce, come noto, espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull’attività gestoria, non solo a tutela di propri interessi individuali, ma anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. Così concepito, risulta evidente che il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo e non può dunque essere limitato temporalmente, opponendo il termine prescrizionale quinquennale.
L’attribuzione, in via esclusiva, di tutti i diritti amministrativi correlati alla propria partecipazione sociale in favore dell'usufruttuario non preclude al nudo proprietario l'esercizio del diritto di controllo previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. A ciò non osta il rinvio operato dall’art. 2471 bis c.c. alla disciplina in materia di società per azioni, il quale non può prescindere dalla considerazione della diversità del tipo sociale delle società a responsabilità limitata, dovendosi necessariamente operare, come osservato da attenta dottrina, una verifica di compatibilità del precetto contenuto con l’art. 2352 c.c. con le peculiarità proprie delle società a responsabilità limitata. Un siffatto rilievo si impone, senz’altro con riferimento al diritto di vigilanza previsto in capo al socio di s.r.l. dall’art. 2476 co. 2 c.c., costituendo lo stesso una prerogativa del tutto estranea alla disciplina legislativa delle s.p.a. Non deve pertanto ritenersi consentito alle parti, in virtù dei richiamati artt. 2471 bis e 2352, ult. co., c.c., attribuire in via esclusiva al solo usufruttuario l’esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c.
[ Continua ]