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Paolo F. Mondini

Paolo F. Mondini

Fondatore e Responsabile scientifico

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

29 Maggio 2020

Riduzione del valore della partecipazione sociale e danno diretto del socio

L'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci. [ Continua ]
5 Gennaio 2022

In tema di responsabilità dell’amministratore nei confronti del socio ex art. 2476, co. 6, c.c.

La norma dettata dall’art. 2476 co. 6° c.c. (che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli soci che si assumano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori) costituisce, come il suo omologo dell’art. 2395 c.c., una specie della fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c., e dell’obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati contra ius a terzi  con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l’amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaurano tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione – secondo statuto e legge – della società, tale per cui il dovere dell’organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento – anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova – è regolati dagli artt. 1218 e 1176 cpv c.c.; il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l’amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita – anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza – nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria (nelle specie il Tribunale non ha ritenuto raggiunta tale prova da parte degli attori, che lamentavano la mancata restituzione di finanziamenti soci effettuati per saldare gli acconti di un contratto di appalto mai completato, osservando che nel caso concreto non sussisteva un consilium fraudis tra amministratore e terzo appaltatore a danno dei soci finanziatori, mentre il mancato rimborso poteva considerarsi un riflesso del danno cagionato al patrimonio della società dall’inadempimento dell’appalto). Nella società a responsabilità limitata il singolo socio è legittimato dall’art. 2476 co. 3°  c.c. all’esercizio dell’azione di responsabilità come sostituto processuale della società, nei confronti della quale va quindi necessariamente integrato il contraddittorio. [ Continua ]
15 Marzo 2020

Eccezione di difetto di competenza territoriale. Requisiti del sequestro conservativo.

L'azione di responsabilità sociale e dei creditori proposta dalla curatela fallimentare ex art. 146 l.fall. non è azione di massa sorgente dal fallimento e sfugge pertanto alla vis attractiva ex art. 24 L.F. del Tribunale che ha dichiarato il fallimento stesso. L'art. 671 consente al creditore ad astringere con vincolo di indisponibilità - funzionale al successivo pignoramento - i beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice della fondatezza del proprio timore di perdere la garanzia del credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongano il patrimonio di una persona fisica o giuridica. Costituiscono condizioni cautelare del sequestro conservativo: i. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; ii. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all’indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte. [ Continua ]
24 Agosto 2019

Recesso da società cooperativa edilizia e condizione del subingresso di un nuovo socio

Le cause e i procedimenti aventi ad oggetto il recesso da società cooperativa rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate a prescindere dal valore. ... [ Continua ]
29 Maggio 2020

Cessione di quote e residualità del rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c.

Deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito della residualità il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'esecuzione specifica di un obbligo di contrarre in un contesto in cui il ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto a rendersi definitivamente acquirente di una partecipazione societaria (a ciò essendo invero deputato lo strumento del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.). [ Continua ]
29 Maggio 2020

Legittimazione all’opposizione alla fusione

La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex artt. 2445 e 2482 cc- consiste in un giudizio contenzioso assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori, carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione, mentre la introduzione della opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione. Il fondamento dell'opposizione riposa nel rischio che il compimento dell'operazione possa pregiudicare le ragioni non di qualsiasi (contro)interessato, ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di uno dei soggetti in procinto di fondersi un vero e proprio diritto di credito: inteso (i) come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere, e (ii) la cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 e 2741 c.c. Se l’individuazione dei diritti di credito che legittimano all’opposizione può -almeno secondo alcune opinioni- estendersi anche ai titolari di crediti non liquidi, inesigibili, sottoposti a condizione e persino contestati, è pur sempre necessario che il credito (oltre che essere, appunto tale) sia sorto, vale a dire che la sua fonte risieda in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter co. 3° c.c.; se pur, per ragioni attinenti all’atto o negozio genetico, non ancora suscettivo di esplicare tutti i suoi effetti.   [ Continua ]
14 Gennaio 2019

Linee guida per i procedimenti di Volontaria Giurisdizione – Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di Imprese B

In allegato il documento Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria [ Continua ]
28 Aprile 2020

Creazione di un nuovo polo della telefonia e responsabilità degli organi sociali

Deve ritenersi che mentre prima della riforma tutti gli amministratori, anche se non operativi, erano tenuti all’osservanza di un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della società, salvo l’ipotesi dell’assoluta brevità dell’incarico, nel diritto vigente è necessario distinguere, ai fini dell’accertamento della responsabilità gestoria, fra consiglieri muniti di delega (c.d. operativi) e consiglieri non operativi, essendosi invero affermato il principio ... [ Continua ]
5 Gennaio 2022

Impugnazione di delibera del collegio sindacale e funzionamento della clausola simul stabunt simul cadent. Il caso Telecom.

L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. ... [ Continua ]