Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).
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