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6 Gennaio 2025

Il requisito del fumus boni iuris nei procedimenti di descrizione

Nel caso della descrizione, il fumus boni iuris assume caratteri peculiari, nel senso che – allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno – lo stesso presuppone che la parte che chiede la misura non si limiti ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma fornisca elementi concreti di potenziale riscontro circa la medesima lesione e, soprattutto, circa il pericolo di dispersione della prova. Il fatto che la descrizione sia un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova fa sì che il fumus boni iuris abbia un minore grado di consistenza. Il fumus va, invero, apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tali considerazioni con riguardo alla ratio della misura cautelare non portano ad escludere l’esame della sussistenza del fumus boni iuris: esso va comunque accertato sebbene con minore rigore e, quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa, la misura non va concessa. La direttiva cd. Enforcement, pur prevedendo che tale misura è un celere ed efficace mezzo provvisorio per la salvaguardia della prova dei diritti di proprietà industriale, ha enunciato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, che le misure cautelari necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere “fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly”, nonché “proportionate” e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (art. 3 Direttiva 2004/48/CE). [ Continua ]
6 Gennaio 2025

Incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ad obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo di azienda

Le questioni relative all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda e alla risoluzione del contratto stesso non rientrano nell’ambito delle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come novellato dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27. [ Continua ]

Giurisdizione su una domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale

Una questione di giurisdizione sorta in merito a una contestazione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. deve essere risolta ai sensi del criterio di competenza speciale previsto “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” dall’art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, che riconosce come competente “l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, da intendersi sia come il luogo dove si è concretizzato il pregiudizio sia come il luogo dove si è verificato l’evento generatore del danno. In ipotesi di inadempimento contrattuale,  l’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 593/2008 prevede che, in assenza di una scelta di legge da parte delle parti, alle obbligazioni contrattuali debba essere applicata la legge dello Stato nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Qualora l’illecito lamentato sia qualificato come violazione del principio di leale concorrenza e dunque come extracontrattuale, ma si ritenga che l’illecito presenti comunque uno stretto collegamento con un contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 864/2007, trova applicazione la legge che regola il rapporto contrattuale. [ Continua ]
3 Novembre 2024

Il problem solution approach nella valutazione di validità di un brevetto

Il metodo problem-solution approach prevede che si debba procedere dopo l’individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art), all’individuazione del problema tecnico affrontato dal brevetto e alla valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato fatto oggetto del brevetto sarebbe risultato ovvio o meno per la persona esperta del ramo. Nell’applicazione del c.d. problem-solution approach, dev’essere individuato il problema tecnico che effettivamente l’invenzione risolve sulla base dell’effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato; di tal che, qualora emerga che l’arte nota più vicina al brevetto non sia stata considerata nel brevetto medesimo, il problema tecnico non potrà essere confinato necessariamente al problema tecnico soggettivamente ivi indicato, ma dovrà esser riformulato al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione è idonea a risolvere sulla base delle sue caratteristiche distintive. [ Continua ]