Il potere di controllo sulla conformità alla legge delle iscrizioni eseguite o da eseguire nel registro delle imprese esercitato dall’ufficio e dal giudice del registro, essendo limitato alla regolarità formale degli atti, non può riguardare la loro validità sostanziale, la cui eventuale carenza può essere accertata solo all’esito di un ordinario giudizio di cognizione; non può tuttavia dubitarsi che nell’ambito del controllo formale debba riconoscersi il potere di tali organi di rifiutare o disporre la cancellazione d’ufficio delle iscrizioni che risultino
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