hai cercato per: Vincenzo Roberto Palmisano
16 Gennaio 2023

L’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità

L'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Dunque, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.

La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.

L’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette "di comportamento" non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.

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16 Gennaio 2023

False attestazioni in verbali assembleari e compromettibilità in arbitrato

L’inserimento di false attestazioni in un verbale assembleare non si pone in contrasto “con le norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio”, cosicché un’eventuale controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera contenente tali attestazioni non sarebbe sottratta alla competenza arbitrale: ciò sia perché l’impugnazione di delibera assembleare non è certamente svincolata dall’iniziativa di parte e come tale è, quindi, compromettibile in arbitri, sia perché in ordine alla contestazione delle attestazioni contenute in un verbale di assemblea ordinaria di società di capitali, la Suprema Corte ha stabilito che il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea ha natura di scrittura privata e, pur essendo dotato di una sua efficacia probatoria, non è tuttavia dotato di fede privilegiata, potendo i soci, pertanto, far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova.

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16 Gennaio 2023

Opponibilità ai terzi della cessazione dalla carica di amministratore e sindacato sull’operato dell’organo amministrativo

Considerato che ai sensi dell’art. 2385, ult. co., c.c. la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese e considerato, inoltre, che l’art. 2193 c.c. dispone che i fatti di cui la legge prevede l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, l’eventuale cessazione dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali deve necessariamente essere iscritta nel registro delle imprese

Se è vero che le determinazioni dell’imprenditore - ovvero del suo organo amministrativo - sono tradizionalmente considerate esenti da sindacato in sede giurisdizionale, ciò non significa che l’amministratore della società sia libero di adottare qualsivoglia decisione, essendo questi comunque tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza professionale prescritta ex lege, la quale si estrinseca nella fase preliminare all’adozione della decisione e si fonda sull’acquisizione delle conoscenze tecniche e fattuali necessarie in relazione al caso di specie. Ne consegue, dunque, che il giudizio de quo possa investire unicamente l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostante e con quelle modalità.

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16 Gennaio 2023

Irrilevanza dei motivi dei soci con riferimento ad approvazione di delibera assembleare

L’impugnazione proposta avverso delibera assembleare avente oggetto asseritamente illecito, potendo essere proposta da chiunque vi abbia interesse per espressa previsione dell’art. 2479 ter c.c., può essere proposta anche da colui che non sia socio. La nullità prevista da tale norma è, tuttavia, correlata alla illiceità e impossibilità dell’oggetto stesso della delibera, non rilevando, invece, i motivi che hanno condotto i soci a deliberare in tal senso. (Nel caso di specie l'attore sosteneva che la delibera di aumento di capitale avesse come fine ultimo quello di consentire, nel contesto di un appalto pubblico, l’ingresso nella società appaltatrice a soggetto riconducibile al committente, ciò in aperta violazione della normativa applicabile a tale specifica materia.) [ Continua ]
16 Gennaio 2023

Azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare

Il termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 66. L. fall. non trova applicazione nelle ipotesi di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare (cfr. ex multis Cass. civ. 868/2018 e 4244/2019).

Ciò premesso, l’azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Tale variazione, quantitativa o qualitativa che sia, deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, secondo una valutazione ex ante, fatta cioè al momento del compimento dell’atto dispositivo.

L’azione revocatoria accoglie, peraltro, una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito in coerenza con la sua funzione propria, volta a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore anche nei confronti dei creditori eventuali. È, dunque, sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, se non definitivamente accertata.

Quanto all’elemento soggettivo, allorché l’atto sia compiuto successivamente al sorgere dell’aspettativa di credito, unica condizione richiesta è la consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, qualora si tratti di azione a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole anche il terzo.

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9 Gennaio 2023

Responsabilità degli amministratori verso la società: diligenza e ripartizione dell’onere della prova

La diligenza cui l’art. 2392 c.c. si riferisce non attiene necessariamente a competenze tecniche economiche e/o finanziarie, bensì alla diligenza gestionale; il che comporta che le scelte degli amministratori devono essere informate, meditate, ragionevoli e basate sulle conoscenze tecniche richieste di volta in volta e non determinate da irresponsabile o negligente improvvisazione. La norma distingue anche il tipo di responsabilità tra gli amministratori per il caso che alcune funzioni siano attribuite in concreto soltanto ad alcuni di essi: in questo caso gli amministratori deleganti rispondono per non aver correttamente vigilato sull’operato dei primi e per non aver impedito la commissione del fatto. Essa, quindi, permette di “graduare” la responsabilità, disancorandola dal mero coefficiente oggettivo di produzione del danno e prediligendo l’aspetto (quanto meno) della colpa. L’onere probatorio posto a carico dell’attore che si dolga della negligenza dell’amministratore ha ad oggetto l’inadempimento da parte di questi dei doveri ad esso imposti dalla legge o dallo statuto, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno; incombe, invece, sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Non è, dunque, sufficiente elencare chi fossero gli amministratori in carica nel periodo del fatto contestato ed allegare un pregiudizio pari al valore commerciale dell’operazione, incombendo sull’attore l’onere di dimostrare il comportamento negligente posto in essere da ciascuno degli amministratori convenuti e le conseguenze dannose che una tale condotta (dolosa o colposa) avrebbe provocato. Va ricordato che il giudizio del tribunale sulla diligenza degli amministratori non può investire nel merito le scelte di gestione. In base alla c.d. business judgment rule o giudizio prognostico postumo, infatti, è escluso che possa essere effettuato ex post un vaglio del merito e della bontà dell’affare, salva ovviamente la verifica che l’operazione non risulti del tutto irrazionale ed aleatoria, ma l’indagine dovrà essere volta esclusivamente a verificare ed accertare la correttezza procedurale della decisione. Per sindacare la ragionevolezza o meno dell’operazione con il criterio della prognosi postuma, il giudice deve collocarsi nella medesima posizione del convenuto all’inizio dell’attività dannosa e valutare, in base alla diligenza tecnica e/o professionale richiesta all’amministratore di una società in relazione all’atto concretamente posto in essere, se questo potesse considerarsi ragionevole o viceversa dannoso per la società con certezza o alta probabilità. Per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali la legge prevede un termine di prescrizione quinquennale (art. 2949, co. 2, c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento è individuabile non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi, bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti, momento molto vicino – se non coincidente – con la dichiarazione di fallimento. Nella fattispecie prevista dall’art. 2391 c.c. il conflitto di interessi deve manifestarsi al momento dell’esercizio deliberativo: ciò a differenza della situazione regolata dall’art. 1394 c.c., ove invece rileva il conflitto di interessi che si sia manifestato in sede di esercizio del potere rappresentativo. Presupposto applicativo della norma di cui all’art. 1304 c.c. è che la transazione riguardi l’intero debito solidale e non la quota interna del singolo debitore; in quest’ultimo caso (c.d. “transazione parziale”, estranea al perimetro applicativo dell’art. 1304 c.c.), gli altri condebitori non possono avvalersi della transazione come causa di estinzione dell’obbligazione, pur verificandosi la riduzione dell’intero debito solidale per un importo corrispondente alla quota transatta e, conseguentemente, rimanendo in capo agli altri condebitori un’obbligazione non maggiore di quella loro complessivamente attribuibile. Da ciò consegue che, in ipotesi di accertata responsabilità dei convenuti non paciscenti, essi saranno sì condannati al risarcimento dell’obbligazione residua, ma con la precisazione che se le somme oggetto di transazione risultino inferiori rispetto alla quota ideale dei debitori che vi hanno aderito, allora la somma cui siano stati complessivamente condannati i condebitori in solido andrebbe ridotta di un importo pari alla suddetta quota ideale e non alla minor somma oggetto di transazione; viceversa, laddove gli importi oggetto di accordo transattivo dovessero risultare maggiori rispetto alle quote ideali, il complessivo debito dei responsabili in solido verrebbe ridotto per tale somma, dal momento che il creditore non può ottenere un risarcimento maggiore del danno patito. [ Continua ]
16 Gennaio 2023

Giusta causa di dimissioni dell’amministratore delegato

Con l’art. 2381 c.c. il legislatore lascia all’autonomia statutaria o, in alternativa, all’assemblea dei soci il potere di articolare variamente l’organizzazione del consiglio di amministrazione al fine di renderlo aderente alle esigenze delle singole realtà imprenditoriali ed all’adeguata valorizzazione delle specifiche competenze dei singoli. L’istituto della delega risponde proprio a tali esigenze, e in particolare, ad istanze di efficienza nell’adempimento della prestazione gestoria in quanto consente all’organo collegiale di attribuire alcune funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri operativi, senza peraltro, che ciò importi il venire meno del ruolo apicale del consiglio essendo comunque salvaguardate le prerogative dell’organo collegiale. E’, però, da rilevare che la summenzionata disposizione normativa (art. 2381 c.c.) prevede altresì che il Consiglio di amministrazione possa impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il che implica che il conferimento della delega non elimina il ruolo di preminenza del plenum: il consiglio, infatti, può in ogni momento modificare il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e può arrivare a revocarla, fermo restando la sussistenza di una valida ragione.

La sussistenza di un significativo contrasto in punto di scelte gestorie tra l’amministratore delegato ed altri componenti del Consiglio di amministrazione consente di ritenere integrata la giusta causa di dimissioni da parte del primo qualora tale contrasto sfoci in episodi in grado di minare notevolmente, se complessivamente valutati, la fiducia della struttura societaria nei confronti dell’amministratore delegato, di modo che l’effettivo perseguimento degli obiettivi sottesi alla delega conferita ne risulti gravemente compromesso. Sotto un profilo più generale, va, poi, rilevato che nessuna specifica disposizione normativa, né alcun orientamento consolidato, richiede espressamente una stretta aderenza tra le dimissioni e le sue cause: la valutazione della sostenibilità del “nesso eziologico” va, al più, valutata in concreto assumendo quali parametri di riferimento il principio di ragionevolezza, il criterio della buona fede e quello della proporzionalità.

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16 Gennaio 2023

Cessione di partecipazioni sociali

Il requisito indefettibile del negozio donativo, così come di ogni altro negozio giuridico liberale, è rappresentato dall’animus donandi, la cui prova deve essere fornita da colui che prospetti in giudizio la simulazione relativa di una compravendita quale dissimulazione di una donazione diretta, non essendo tale intento automaticamente desumibile dalla sproporzione tra le due entità economiche – ovverosia valore e corrispettivo della cessione – o dall’assenza di un interesse economico in capo al cedente. Se così fosse ogni compravendita con corrispettivo meramente simbolico o sproporzionato per difetto finirebbe per dover essere intesa come dissimulante in verità un negozio giuridico liberale. In ogni caso, così come osservato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/09/2019, n. 22617), il prezzo di compravendita di una partecipazione sociale deve ritenersi inesistente - con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale - quando risulti concordato un prezzo non serio, perché privo di valore e perciò meramente simbolico: ciò a maggior ragione nel caso in cui non sia stato concluso a latere della cessione un altro negozio dal quale lo stesso cedente possa aver ottenuto un vantaggio economico, giuridico o anche solo empirico da tale operazione, contrastando la stessa con il principio di razionalità degli spostamenti di ricchezza. [ Continua ]
15 Gennaio 2023

Responsabilità degli amministratori e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie

Dal carattere unitario dell’azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., che compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie delle azioni contrattuali, ha esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. In forza del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione. Se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori. Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è dunque idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto. [ Continua ]
16 Gennaio 2023

Esclusione del socio di società cooperativa

Rappresenta orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale nel giudizio di opposizione a deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa, quest’ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore, sicché ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti addebitati al socio, nonché la loro riconducibilità ad una delle cause di esclusione previste dallo statuto.

L’esclusione del socio di società cooperativa può essere deliberata dall’organo amministrativo nel caso di “gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti – ove esistenti – o dal rapporto mutualistico”, costituendo grave inadempimento quando il socio con il proprio comportamento renda meno agevole il perseguimento dei fini mutualistici (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01/06/1991, n. 6200). Sussiste pertanto grave inadempimento là dove, in caso di applicazione della normativa prevista dall'art. 98 del R.D. 1165/1938, l’eventuale protrazione della detenzione sine titulo di un immobile rappresenta condotta idonea a incidere negativamente sullo scopo mutualistico della società e, per l’effetto, causa di esclusione dalla medesima.

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