In tema di società di persone, la giusta causa di recesso individuata nell’art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (nella specie
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