Avuto riguardo all’ipotesi di revoca delle deleghe disposte dal consiglio di amministrazione a un suo membro, non può farsi applicazione analogica della norma di cui all’art. 2383, terzo comma, c.c. prevista per il caso di revoca
ante tempus dell’amministratore da parte dell’assemblea: tali deleghe, infatti, non possono equipararsi né a un mandato né a una delega di tipo amministrativo, trattandosi perlopiù di autorizzazioni a esercitare quei poteri di cui
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