Ai fini dell'accertamento della validità del brevetto, l'oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni, da intendersi in senso oggettivo, e cioè nel senso che a esse può attribuire un tecnico medio del settore dell'invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l'inventore voleva proteggere.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima, intervenuta dopo la costituzione in giudizio, costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; pertanto, l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta ovvero esercitata contro la medesima è inammissibile.
La responsabilità extracontrattuale del liquidatore in relazione al mancato soddisfacimento delle ragioni dei creditori a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c. esclude che questi possa subentrare nella titolarità di un rapporto giuridico-obbligatorio altrui.