La sentenza pronunciata nei confronti del consorzio appellato, relativa al carattere discriminatorio di una clausola del regolamento consortile, esplica efficacia nei suoi confronti anche in un diverso giudizio, pur se fatta valere da un soggetto che non abbia partecipato a quel processo, purché questi sia titolare di diritti dipendenti dalla, o comunque subordinati alla, situazione giuridica accertata in quella controversia.
Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto e fondate su identici fatti costitutivi determini un ingiustificato dispendio dell’attività processuale; tale condotta è consentita solo se sussiste, in capo al creditore, un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata, la cui mancanza comporta l’improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora, tuttavia, il giudicato si sia già formato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla pretesa residua, potendosi valutare la condotta processuale delle parti in sede di regolazione delle spese di lite.
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
I contratti di co.co. co. e co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.
Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei dati di bilancio dell'ente che essi amministrano. La liceità o l'illiceità delle condotte attribuite agli amministratori non costituiscono affatto l'antecedente logico della verità o della falsità dei dati esposti nel bilancio, trattandosi di atti gestionali che si collocano "a monte" del bilancio stesso e che, leciti o illeciti, vanno in esso recepiti. Sicché costituiscono due questioni diverse quella della corrispondenza dei dati del bilancio ai fatti gestionali compiuti e quella della liceità di questi ultimi.
In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.
In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. – promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – postula che i primi svolgano su queste ultime un controllo rispondente al paradigma dell’art. 2359 c.c., norma che esige – fuori dai casi di dominio o influenza assembleare – che lo stesso si fondi su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore.
In tema di responsabilità dell'amministratore di S.r.l. verso i terzi ex art. 2476, 6° comma, c.c., la condotta illecita dell'organo gestorio che abbia inciso sul patrimonio sociale integra fonte di responsabilità solo ove l'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi derivi direttamente e causalmente da tale condotta. Detta responsabilità, inquadrandosi nello schema dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., richiede la specifica allegazione e prova, da parte del terzo danneggiato, tanto del fatto di mala gestio quanto del nesso eziologico immediato tra questo e la mancata esecuzione della prestazione sociale.
Il concorso della banca nella responsabilità dell'amministratore verso il terzo, ex art. 38 TUB, non può essere affermato sulla base di generici richiami a figure "di scuola" quali la concessione abusiva di credito o il ricorso abusivo al credito, ma richiede specifica allegazione e prova di condotte dell'istituto di credito che, in concreto, abbiano agevolato o rafforzato la mala gestio, ponendosi in rapporto causale diretto con il danno lamentato dal terzo.
In mancanza di una specifica domanda di accertamento, l’effettiva qualità del legale rappresentante dell’ente, ai fini della valutazione della regolare costituzione in giudizio dell'ente, deve essere verificata alla luce delle risultanze documentali.
Laddove entrambe le parti attribuiscano valore di prova ai bilancini di verifica, tali documenti assumono efficacia di prova.
La liquidazione della quota del socio receduto da s.a.s. avviene secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale alla data del recesso, valutato con criteri oggettivi ex art. 2289 c.c., privilegiando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento per società operanti nel settore immobiliare, dove gli asset principali sono i beni immobili. Tale metodo rettifica il patrimonio netto contabile con valori di mercato delle voci di bilancio, riducendo la soggettività e ponendo in secondo piano flussi di cassa futuri.
Le operazioni in corso rilevano solo in presenza di elementi fattuali dimostrativi del loro effetto sul patrimonio alla data di recesso; asserzioni apodittiche senza riscontri non incidono sulla validità della perizia, ancorata a parametri oggettivi
L’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall’amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza. Anche la violazione di quest’ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate; lo stesso art. 2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di facere un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell’incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell’incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell’impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti. Pacifica la natura contrattuale della responsabilità, ne discende che grava sull’attore la prova dell’inadempimento (secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell’amministratore.