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Denunzia al Tribunale: sull’attualità delle irregolarità denunziate
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della...

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società: oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. L’attualità delle irregolarità denunziate ex art. 2409 c.c., assurge, da sempre, a presupposto indispensabile per l’intervento suppletivo del Tribunale nel senso che la mancanza di attualità esclude la funzione stessa del procedimento in quanto la sostituzione dell’organo amministrativo si spiega e giustifica quando sussiste e persiste, nel momento del procedimento, una situazione di irregolarità cui (l’amministratore giudiziario è chiamato a) porre rimedio. Le irregolarità devono essere attuali in termini non soltanto di permanenza delle conseguenze negative per la corretta gestione della società ma anche di concreta possibilità di rimuoverle mediante, appunto, i provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare in esito al procedimento camerale; non è dunque consentita l’adozione di provvedimenti giudiziali nel contesto di un procedimento ex art. 2409 c.c. non soltanto quando le conseguenze pregiudizievoli abbiano perso il requisito dell’attualità perché rimosse in epoca successiva ma anche quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito tutti i loro effetti e non ne sia più possibile la rimozione, residuando, al più e soltanto, il rimedio risarcitorio.

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Denunzia al Tribunale: attualità del pregiudizio e sindacato delle scelte gestorie
Il requisito dell’attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da...

Il requisito dell'attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da una lettura sistematica delle varie norme scaturenti dal disposto dell’art. 2409 c.c. e, ancor più, appare essere il naturale portato del suo terzo comma, ove si dispone che il Tribunale «non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute». Pertanto, lo scopo della denuncia ex art. 2409 c.c. è mettere i soci di maggioranza di fronte all’alternativa tra eliminare spontaneamente le irregolarità o ottenerne l’eliminazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, qualora i nuovi amministratori abbiano eliminato le irregolarità delle precedenti gestioni societarie, l’azione in questione non potrà trovare accoglimento.

 

l’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.

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La riserva di appello avverso la sentenza non definitiva preclude la sua impugnazione immediata
La riserva di proposizione dell’impugnazione della sentenza parziale con cui il giudice decide su alcune domande rimettendo la causa sul...

La riserva di proposizione dell'impugnazione della sentenza parziale con cui il giudice decide su alcune domande rimettendo la causa sul ruolo per effettuare ulteriori accertamenti preclude la impugnazione immediata come tale inammissibile e non esaminabile nel merito.

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Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore
Più che dal rapporto tra attività e passività, lo stato di insolvenza deve essere desunto dalla possibilità per l’impresa di...

Più che dal rapporto tra attività e passività, lo stato di insolvenza deve essere desunto dalla possibilità per l’impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Ne consegue che uno stato di squilibrio patrimoniale non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio.

Nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno nella sua concreta entità con riferimento all’aggravarsi della situazione debitoria, non è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione.

Il criterio dei c.d. netti patrimoniali appare più appropriato ai casi in cui le condotte contestate all’amministratore sono la causa dell’erosione del patrimonio sociale che alle ipotesi in cui all’amministratore sia contestato di aver omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione

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Notifica dell’appello a società cancellata e invalidità della delibera di approvazione del bilancio
Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio non sia dichiarato né comunicato,...

Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio non sia dichiarato né comunicato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, atteso il principio di ultrattività del mandato.

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Sequestro giudiziario di quota di s.r.l. in corso di causa: regolamento delle spese del procedimento
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della...

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole

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Liquidatori e controllo giudiziale ex art. 2409 cod. civ.
La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ. è esperibile nei confronti dei liquidatori e nell’ambito...

La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ. è esperibile nei confronti dei liquidatori e nell’ambito della fase di liquidazione della società. Si è ormai da tempo chiarito, infatti, che la liquidazione rappresenta una semplice fase dell’attività di impresa esercitata dalla società, nell’ambito della quale i liquidatori, pur essendo chiamati al compito di conservare il patrimonio sociale in vista della sua trasformazione in denaro, sono investiti di tutti i poteri e responsabilità normalmente attribuiti agli amministratori

Non può ritenersi che nei confronti dei liquidatori il rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ. sia sostituito dal diverso rimedio della revoca giudiziale per giusta causa ex art. 2487, ultimo comma, cod. civ.: difatti, l’alternatività dei due rimedi è sconfessata dallo stesso legislatore, posto che gli amministratori, per espressa previsione normativa, in caso di “gravi irregolarità nella gestione” sono senz’altro sottoposti sia al rimedio della revoca giudiziale ex art. 2476, comma 3, cod. civ., sia al controllo giudiziale ex art. 2409 cod. civ., e non si vede ragione per negare lo stesso trattamento ai liquidatori pur in mancanza di una espressa previsione normativa

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Mancata approvazione del bilancio e causa di scioglimento della società
La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3,...

La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio. La circostanza che, attraverso la locazione degli immobili oggetto di attività sociale, nel corso degli anni siano state ricavate risorse finanziarie e pagati i debiti sociali, non esclude che non debba prendersi atto dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e della sua perdurante inattività, causa di scioglimento della società ai sensi della norma codicistica, alla quale non può sopperire un’attività di fatto slegata dal controllo e dalle determinazioni dell’ organo collegiale.

È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che - in tale fase - le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 citato.

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Esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta: gravità dei motivi e procedimento di esclusione
In mancanza di analitiche previsioni statutarie, l’esclusione dell’associato dall’associazione non riconosciuta – regolata dall’art.24 c.c. dettato per le associazioni riconosciute...

In mancanza di analitiche previsioni statutarie, l'esclusione dell'associato dall'associazione non riconosciuta - regolata dall'art.24 c.c. dettato per le associazioni riconosciute ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale - può essere deliberata solo per gravi motivi che devono consistere in inadempimenti rilevanti all'accordo associativo e che devono essere previsti in modo sufficientemente specifico nello statuto, con facoltà per l'escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'elencazione specifica dei gravi motivi contenuta nell'atto costitutivo arresta la verifica giudiziale al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno dei fatti che lo statuto contempla come causa di esclusione, mentre nel caso della loro generica elencazione il giudice, in applicazione dell'art. 24 c.c., da un lato, valuta la proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi e, dall'altro, verifica la radicalità del provvedimento espulsivo che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione.

Allo statuto dell'associazione è demandato, quale lex specialis, il compito di regolare i reciproci rapporti tra gli associati anche con la previsione di particolari modalità procedimentali applicabili al consesso collettivo sulla base dell'accordo inizialmente concluso tra i soggetti fondatori e suscettibile di estensione ai successivi aderenti per cui, nel caso di assenza di regolamentazione, l'associato può essere escluso senza la sua previa convocazione o contestazione degli addebiti, modalità che non possono ritenersi imposte né da una regola di specie né da un principio generale dell'ordinamento giuridico.

Ove lo statuto preveda la previa contestazione degli addebiti, deve ritenersi che, nell’accertare se l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge e dallo statuto, il giudice debba verificare anche la specificità della contestazione, al fine di accertare la puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione o (quando nessuna indicazione specifica sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche) al fine di verificare l’effettiva gravità del fatto.

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