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Risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche
Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato...

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Anche nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente. Un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento.

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Contestazioni non sottoposte al c.t.u.: limiti alla difesa tardiva in comparsa conclusionale
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del...

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

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Esigibilità e prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale da parte del socio receduto
L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società...

L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto rapporto sociale per effetto del recesso dispiegato dal socio medesimo, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Da tale momento, essendo la prestazione esigibile, la società debitrice è costituita in mora ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.

La data di decorrenza della prescrizione del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della quota sociale, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ed è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall’art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Sicché, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

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Diritto d’autore e opera dell’ingegno: presupposti di tutela
Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera...

Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.

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Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI
In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé,...

In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé, la trasformazione del contratto in garanzia autonoma. Tale clausola è compatibile con la natura accessoria della fideiussione quando non risulti la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, potendo essa configurarsi come una pattuizione di tipo solve et repete diretta a consentire l’immediata escutibilità della garanzia, senza incidere sull’accessorietà del vincolo.

Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono affette da nullità parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che concretano l’intesa anticoncorrenziale vietata. La nullità non si estende all’intero contratto, salvo che risulti o sia dimostrata una diversa volontà delle parti di non concludere l’accordo in assenza di tali pattuizioni.

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Reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione
Nel caso di impugnazione del bilancio finale di liquidazione, la legge impone un litisconsorzio necessario sia dei liquidatori che della...

Nel caso di impugnazione del bilancio finale di liquidazione, la legge impone un litisconsorzio necessario sia dei liquidatori che della società.

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Venir meno della situazione legittimante la nomina del curatore speciale ex art. 78, II, co. c.p.c. della società nel corso del giudizio
Il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la nomina del curatore speciale della società ex art. 78,...

Il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la nomina del curatore speciale della società ex art. 78, comma 2°, c.p.c., impone al giudice di procedere, anche d’ufficio, alla revoca della nomina del curatore speciale, pena la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio della società.

La società risulta invalidamente rappresentata in giudizio da soggetto privo dei relativi poteri quando, successivamente alla nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., venga nominato nel corso del giudizio un nuovo organo amministrativo o amministratore facendo così venir meno l’originaria situazione di conflitto di interessi che aveva giustificato la nomina del curatore speciale.

Qualora la società sia stata invalidamente rappresentata dal curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., non revocato nonostante il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la sua nomina, il giudice d’appello è tenuto a procedere, ai sensi dell’art. 354, comma 4°, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del nuovo rappresentante legale della società, ammettendo la produzione documentale che fosse rimasta preclusa in primo grado anche ai sensi dell’art. 294 c.p.c.

In tema di azione di responsabilità del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3°, c.c., l’intervenuta estinzione della società nel corso del procedimento determina l’instaurarsi di una comunione pro indiviso, che esclude la legittimazione del singolo socio a pretendere pro quota un credito sociale ancora sub iudice

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Rilevabilità d’ufficio della nullità parziale di singole clausole contrattuali e principio della domanda
In presenza di domanda di nullità integrale della fideiussione conforme allo schema ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma...

In presenza di domanda di nullità integrale della fideiussione conforme allo schema ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, il giudice, pur potendo rilevare d’ufficio la nullità parziale di singole clausole anticoncorrenziali, non può pronunciare la nullità delle stesse in assenza di una specifica domanda di parte, dovendo in tal caso limitarsi al rigetto della domanda di nullità totale, pena la violazione del principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c.

Ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. conseguente dall’accertamento della nullità di singole clausole della fideiussione, è onere dell’attore allegare e provare la specifica incidenza della singola clausola affetta da nullità rispetto all’esborso di cui chiede la ripetizione.

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Rinuncia all’azione in appello: ammissibilità e consequenziale declaratoria di cessazione della materia del contendere
La rinuncia all’azione, pur essendo una fattispecie non contemplata esplicitamente dal codice di rito, deve essere ritenuta ammissibile sulla base...

La rinuncia all'azione, pur essendo una fattispecie non contemplata esplicitamente dal codice di rito, deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione, a sua volta espressione della autonomia negoziale privata, sempre esercitabile, anche in ambito processuale, nel campo dei diritti disponibili.

La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze.

Nel caso di un atto di rinuncia all'azione in appello e di conclusioni congiuntamente formulate dalle parti con le quali si richieda la cancellazione della domanda giudiziale trascritta, accertata l'esclusione dell'interesse alla decisione, la pronuncia conseguenziale è la declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sul rinnovato assetto di interessi consacrato con la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

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Denunzia al Tribunale: sull’attualità delle irregolarità denunziate
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della...

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società: oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. L’attualità delle irregolarità denunziate ex art. 2409 c.c., assurge, da sempre, a presupposto indispensabile per l’intervento suppletivo del Tribunale nel senso che la mancanza di attualità esclude la funzione stessa del procedimento in quanto la sostituzione dell’organo amministrativo si spiega e giustifica quando sussiste e persiste, nel momento del procedimento, una situazione di irregolarità cui (l’amministratore giudiziario è chiamato a) porre rimedio. Le irregolarità devono essere attuali in termini non soltanto di permanenza delle conseguenze negative per la corretta gestione della società ma anche di concreta possibilità di rimuoverle mediante, appunto, i provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare in esito al procedimento camerale; non è dunque consentita l’adozione di provvedimenti giudiziali nel contesto di un procedimento ex art. 2409 c.c. non soltanto quando le conseguenze pregiudizievoli abbiano perso il requisito dell’attualità perché rimosse in epoca successiva ma anche quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito tutti i loro effetti e non ne sia più possibile la rimozione, residuando, al più e soltanto, il rimedio risarcitorio.

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Denunzia al Tribunale: attualità del pregiudizio e sindacato delle scelte gestorie
Il requisito dell’attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da...

Il requisito dell'attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da una lettura sistematica delle varie norme scaturenti dal disposto dell’art. 2409 c.c. e, ancor più, appare essere il naturale portato del suo terzo comma, ove si dispone che il Tribunale «non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute». Pertanto, lo scopo della denuncia ex art. 2409 c.c. è mettere i soci di maggioranza di fronte all’alternativa tra eliminare spontaneamente le irregolarità o ottenerne l’eliminazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, qualora i nuovi amministratori abbiano eliminato le irregolarità delle precedenti gestioni societarie, l’azione in questione non potrà trovare accoglimento.

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.

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La riserva di appello avverso la sentenza non definitiva preclude la sua impugnazione immediata
La riserva di proposizione dell’impugnazione della sentenza parziale con cui il giudice decide su alcune domande rimettendo la causa sul...

La riserva di proposizione dell'impugnazione della sentenza parziale con cui il giudice decide su alcune domande rimettendo la causa sul ruolo per effettuare ulteriori accertamenti preclude la impugnazione immediata come tale inammissibile e non esaminabile nel merito.

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