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Nome a dominio confondibile con il marchio e retroversione degli utili senza prova del danno
L’adozione, nella stessa o in un’affine attività d’impresa, di un nome a dominio che riproduce il nucleo caratterizzante dell’altrui marchio...

L’adozione, nella stessa o in un’affine attività d’impresa, di un nome a dominio che riproduce il nucleo caratterizzante dell’altrui marchio forte [la componente patronimica di un marchio complesso registrato per pompe idrauliche] integra contraffazione ai sensi dell’art. 22 c.p.i. e legittima il titolare del marchio a ottenere il trasferimento del dominio ex art. 118, comma 6, c.p.i. Il diritto del terzo di conservare la denominazione sociale coincidente con il patronimico non gli consente di adottarlo come segno distintivo dei prodotti, compreso il nome a dominio.

Il nome a dominio, pur potendo assumere funzione distintiva nell’attività d’impresa, non è un marchio, sicché non è soggetto alla decadenza per non uso quinquennale prevista dall’art. 24 c.p.i., norma eccezionale dettata per i soli marchi, e il titolare può liberamente scegliere se sfruttarlo, fermo l’onere del periodico rinnovo.

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un rimedio restitutorio distinto dal risarcimento del danno e può essere riconosciuta anche in difetto di prova del danno e dell’elemento soggettivo del contraffattore. La domanda, da proporre entro il termine delle preclusioni assertive, è ritualmente formulata anche quando sia chiesta per la sola misura eccedente il lucro cessante, perché tale articolazione mira soltanto a evitare una duplicazione del ristoro. Qualora il contraffattore abbia venduto esclusivamente prodotti contraddistinti dal segno contraffatto, gli utili da restituire coincidono con l’intero utile netto di bilancio del periodo della violazione, perché tutti i costi sono riferibili a quelle vendite.

Non è in malafede il titolare di un marchio complesso nazionale che registri come marchi dell’Unione europea, nelle classi corrispondenti, la componente denominativa che ne costituisce il cuore; l’uso continuativo del marchio complesso vale inoltre come uso della sua componente denominativa ed esclude la decadenza dei marchi denominativi.

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Quota sociale del socio lavoratore di cooperativa e rateizzazione mediante trattenute in busta paga
Non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto l’adesione del socio lavoratore a una cooperativa che indichi l’importo della quota sociale da...

Non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto l’adesione del socio lavoratore a una cooperativa che indichi l’importo della quota sociale da sottoscrivere e rimetta al consiglio di amministrazione soltanto la misura delle trattenute mensili in busta paga con cui la quota viene versata, perché tale rimessione riguarda le sole modalità di pagamento di un debito già determinato [lavoratore riassunto dalla cooperativa a seguito di cambio appalto, al quale l’accordo sindacale lasciava la scelta di aderire o meno come socio].

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Azione del curatore: CTU non vincolante, responsabilità per una parte della gestione e limiti del deficit fallimentare
Il principio secondo cui il giudice che intenda discostarsi dalle risultanze della CTU è tenuto a fornire idonea motivazione trova...

Il principio secondo cui il giudice che intenda discostarsi dalle risultanze della CTU è tenuto a fornire idonea motivazione trova applicazione nelle sole ipotesi in cui, tramite la consulenza tecnica, vengano acquisiti fatti rilevanti ai fini della decisione (c.d. consulenza percipiente), ovvero nei casi in cui nel corso del processo siano state disposte due diverse consulenze tecniche giunte a risultati contrapposti.

In tema di azioni di responsabilità contro gli amministratori, la circostanza che l’attività degli amministratori abbia riguardato solo una porzione ridotta, anche in misura consistente, dell’indebita protrazione dell’operatività della società non può valere a sollevare gli stessi dalla loro responsabilità, potendo tale circostanza rilevare esclusivamente ai fini della ripartizione della rispettiva quota di responsabilità con l’amministratore superstite.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. [nella specie, appello dell’amministratore parzialmente accolto, con riduzione della condanna in favore del fallimento a circa 245.100 euro].

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Denunzia ex art. 2409 c.c.: fondato sospetto da riscontrare con elementi indiziari e conflitto di interessi in concreto
Nell’ambito dei procedimenti ex art. 2409 c.c., il giudice è tenuto ad esprimere un apprezzamento prudente e ragionato in ordine...

Nell’ambito dei procedimenti ex art. 2409 c.c., il giudice è tenuto ad esprimere un apprezzamento prudente e ragionato in ordine agli elementi che concorrono a far ritenere sussistenti le irregolarità denunziate. Tuttavia, l’indagine non richiede un livello di approfondimento tale da configurare un vero e proprio accertamento definitivo dei fatti riferiti a carico degli amministratori. Per attivare il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. è dunque sufficiente la ricorrenza di un fondato sospetto avente ad oggetto gravi irregolarità gestorie potenzialmente foriere di danno. Il fondato sospetto, tuttavia, non può desumersi dalle mere prospettazioni del ricorrente, il quale è tenuto a fornire elementi indiziari di riscontro.

Affinché possa dirsi integrato il conflitto d’interessi dell’amministratore è richiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi della società e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, faccia sorgere utili a favore di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. [nella specie, rigettato il reclamo del socio contro il rigetto della denunzia nei confronti dell’amministratore, suo familiare, di una s.r.l. del settore lapideo].

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Compenso del liquidatore nominato dal giudice: spetta all’assemblea e non può essere liquidato nel procedimento ex art. 2487 c.c.
L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati...

L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati presupposti di fatto. Qualora questi non ottemperino, o comunque l’assemblea non possa provvedere alla nomina, il secondo comma della stessa disposizione prevede che questa venga effettuata dal Tribunale su istanza di singoli soci o degli amministratori. La disposizione delinea, quindi, un intervento pubblico sostitutivo, finalizzato esclusivamente al superamento della situazione di stallo e circoscritto all’individuazione e nomina del liquidatore. Per effetto della nomina si instaura un rapporto di diritto privato tra il liquidatore e la società, disciplinato dagli art. 2489 e ss. c.c., nell'ambito del quale compete all’assemblea il potere di procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore.

In difetto di delibera assembleare il liquidatore nominato dal giudice deve quindi far valere il proprio credito con un giudizio contenzioso contro la società, chiedendo se del caso la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi derivante dalla sua qualità di legale rappresentante: è illegittimo, e va annullato in sede di reclamo, il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso nell’ambito del procedimento camerale ex art. 2487 c.c., fuori dal contraddittorio con la società e senza le garanzie del giudizio contenzioso; l’incertezza interpretativa, avendo il liquidatore seguito un indirizzo consolidato del tribunale, giustifica la compensazione delle spese.

Sono legittimati al reclamo i soci che siano stati parti del procedimento di nomina, anche se non destinatari diretti della liquidazione, perché il compenso si aggiunge alle passività sociali e riduce l’attivo distribuibile. Poiché il procedimento camerale si esaurisce con la nomina, cessa con essa anche lo ius postulandi dei difensori, e la comunicazione del successivo decreto di liquidazione ai difensori costituiti non fa decorrere il termine per il reclamo, né si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

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Liberazione dalle fideiussioni e finzione di avveramento ex art. 1359 c.c.
È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento...

È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto che non risulti meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere o meno non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi.

La condizione sospensiva attinente all’adempimento dell’impegno assunto dal promissario acquirente di liberazione dei promittenti alienanti e di un terzo dalle garanzie personali assunte con le banche per far fronte ai debiti societari non presenta i presupposti per l’applicazione della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c., essendo questa qualificabile come condizione di adempimento.

Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite.

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Nomina di un liquidatore giudiziale ex art. 2487 c.c. e scioglimento della quota comune
La richiesta di nomina di un liquidatore giudiziale ex art. 2487 c.c. da luogo a un provvedimento di volontaria giurisdizione,...

La richiesta di nomina di un liquidatore giudiziale ex art. 2487 c.c. da luogo a un provvedimento di volontaria giurisdizione, che non assume carattere decisorio, nemmeno quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto. Il giudice adito - dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum - non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

Il procedimento per la nomina giudiziale si caratterizza, infatti, pur in presenza di situazioni di contrasto, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo, con l'effetto che non trovano applicazione con riguardo ad esso le regole di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso.

Non è possibile ricorrere alla liquidazione giudiziale della società ove la situazione di stallo che impatta gli organi sociali e, nello specifico, l'organo assembleare sia comunque destinata ad essere superata a seguito della divisione, anche per via giudiziale, della quota comune ai soci dissidenti.

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Contratto preliminare: clausola risolutiva espressa e dichiarazione di recesso
Non integra valida clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. la previsione contrattuale che colleghi l’effetto risolutivo a formule generiche,...

Non integra valida clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. la previsione contrattuale che colleghi l’effetto risolutivo a formule generiche, quali la mancata sussistenza di “quanto garantito dai Soci e dall’Amministratore” o l’esistenza di “fatti pregiudizievoli per la Società e il suo patrimonio”, accompagnate da un’elencazione meramente esemplificativa ed eterogenea di situazioni pregiudizievoli, senza specifica individuazione delle obbligazioni rilevanti.

In tema di contratto preliminare, la dichiarazione della promissaria acquirente di non voler procedere alla stipula del definitivo, in assenza di un grave inadempimento della controparte, integra esercizio del recesso convenzionale, con conseguente applicazione della disciplina pattizia in tema di perdita delle somme versate e debenza della penale.

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Rispetto del principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale
Nell’arbitrato irrituale, procedura deformalizzata e la determinazione dei cui caratteri è rimessa alla scelta delle parti, la regola fondamentale del...

Nell'arbitrato irrituale, procedura deformalizzata e la determinazione dei cui caratteri è rimessa alla scelta delle parti, la regola fondamentale del contraddittorio non deve essere rispettata tramite la osservanza di una schema prestabilito, ma nella sua essenza, implicante la possibilità di rappresentare la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive, con la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare l'osservanza della regola "audiatur et altera pars".

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Liquidazione partecipazione socio lavoratore cooperativa e liberazione parziale conferimento
In caso di recesso del socio cooperatore può essere rimborsato ovvero restituito solo l’importo che è stato già pagato e...

In caso di recesso del socio cooperatore può essere rimborsato ovvero restituito solo l’importo che è stato già pagato e non quello ancora da pagare. La cooperativa deve restituire al socio receduto, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione, il valore del capitale sociale effettivamente versato, al netto delle perdite di bilancio registrate nell'anno nel quale abbia avuto effetto il recesso.

La cooperativa non può richiedere al socio receduto il pagamento della parte del conferimento che tale socio si era impegnato a versare al momento dell'ammissione in cooperativa.

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Cessione di partecipazione intrasferibile statutariamente di cooperativa
Il contratto di cessione che ha per oggetto una partecipazione intrasferibile per disposizione statutaria è da qualificarsi come nullo, ai...

Il contratto di cessione che ha per oggetto una partecipazione intrasferibile per disposizione statutaria è da qualificarsi come nullo, ai sensi dell’art. 1346 c.c., per impossibilità dell’oggetto del contratto. Questo vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

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Colpa grave nel giudizio di appello e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione...

Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti.

Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.

Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.

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