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Colpa grave nel giudizio di appello e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione...

Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti.

Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.

Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.

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Nomina del curatore speciale e principio del contraddittorio
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art....

Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, come per l’approvazione del bilancio sociale d’esercizio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari.

L’espressione “sentite possibilmente le parti interessate” di cui all'art. 80 c.p.c. va intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., nel senso che si possa fare a meno dell’audizione delle parti interessate soltanto quando ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile, potendosi, invece, ove ricorrano ragioni d’urgenza, provvedere ad una nomina inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della nomina.

È dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di reclamo ex artt. 739 e 742-bis c.p.c. - dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale - in seguito al decreto di revoca  reso  nel relativo giudizio di merito della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

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Responsabilità del revisore e criterio di quantificazione del danno
In tema di responsabilità del revisore legale, l’espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di...

In tema di responsabilità del revisore legale, l’espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di responsabilità ove non abbia rilevato il dato non veritiero ovvero la difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e non lo abbia segnalato all’assemblea dei soci.

Il danno patrimoniale conseguente equivale alla difformità della rappresentazione contabile rispetto alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società costituendo solo nel caso in cui (a) sia stata occultata una operazione distrattiva di somme di denaro o siano stati, comunque, effettuati uno o più pagamenti indebiti, imputabili a responsabilità dell’amministratore per mala gestio, con relativa errata rappresentazione contabile, che il revisore, seppure estraneo a tale condotta, è tenuto a far emergere, ai fini di una successiva “proficua” e certa attività di recupero delle somme distratte o indebitamente pagate, esprimendo un giudizio negativo sul bilancio; e/o(b) sia stata occultata una perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale della società, tale da comportarne l’immediato scioglimento (in difetto di ricapitalizzazione, previo azzeramento del capitale sociale), circostanza che, ugualmente il revisore deve far emergere, formulando un giudizio negativo sul bilancio, al fine di evitare l’aggravamento del dissesto della società.

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