Stante che il bilancio, con la documentazione allo stesso allegata, costituisce piena prova nei confronti di tutti i soci dei crediti della società verso gli stessi, l 'amministratore, la cui responsabilità nei confronti della società ha natura contrattuale, è tenuto dimostrare la giustificazione dei prelevamenti dalle casse sociali.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Il trasferimento dell’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., opera però solo qualora, tra di esse, vi sia coincidenza sotto il profilo soggettivo e oggettivo ossia, quanto a quest’ultimo, della ragione giuridica e dell’oggetto della domanda.
Posto che né la disciplina codicistica delle società di persone, né quella della società a responsabilità limitata prevedono la redazione di un atto organizzativo separato dal contratto sociale o dall’atto costitutivo, non può ravvisarsi alcuna lacuna nella disciplina normativa della s.r.l. con riferimento allo statuto, posto che le “norme relative al funzionamento della società” costituiscono, in tale tipo societario, contenuto necessario dell’atto costitutivo, comunque sia formalmente denominato l’atto che le contiene. Nemmeno sono ravvisabili lacune normative con riferimento ancora più specifico alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, posto che l’art. 2479 comma 2 n. 4) riserva alla “competenza dei soci … le modificazioni dell’atto costitutivo” ed il successivo comma 4 prescrive che in ogni caso le decisioni dei soci concernenti modificazioni dell’atto costitutivo debbono essere adottate previa convocazione di tutti i soci, ancorché la deliberazione possa essere adottata, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.
L'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente, in quanto si riferisce alla sola trasformazione della società, ma non anche alle ulteriori modifiche dell’atto costitutivo non necessitate dalla trasformazione stessa. Pertanto, l’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un ‘nuovo’ statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c., bensì all’unanimità.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", non potendo, invece, includere nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese anche quelle controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano. Deve dunque escludersi la competenza delle sezioni specializzate per l'impresa laddove, non di rapporto societario in senso proprio si tratti, bensì di mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni sociali di società di capitali.