In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.
In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.
E' onere di ciascuna delle società partecipanti alla scissione dimostrare in giudizio l'ammontare del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui.
Non può essere considerata una domanda nuova l'estensione delle domande alle società neo costituite per effetto della scissione nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l’onere di provare), l’inadempimento del sindaco istante.
I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.
La disposizione dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 2407 c.c. (vecchio testo) per avere omesso di fissare un limite quantitativo all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto illecito (come il componente del collegio sindacale di una società) di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito l’incarico) o di un terzo.
In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, l’obbligo di vigilanza ex art. 2407 c.c. non si esaurisce in un controllo meramente formale, ma impone un’attività attiva e diligente di verifica dell’operato degli amministratori, comprensiva dell’obbligo di richiedere informazioni, sollecitare chiarimenti e attivare gli strumenti reattivi previsti dall’ordinamento (convocazione dell’assemblea, denuncia ex art. 2409 c.c., promozione dell’azione di responsabilità), sicché integra responsabilità concorrente con quella degli amministratori l’inerzia a fronte di operazioni macroscopicamente pregiudizievoli per la società.
I sindaci rispondono in solido con gli amministratori per i danni cagionati al patrimonio sociale quando, pur non avendo posto in essere direttamente l’atto di mala gestio, abbiano omesso di vigilare o di attivarsi per impedirne la realizzazione o limitarne gli effetti, essendo sufficiente la prova che l’esercizio diligente dei poteri di controllo avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio.
Qualora i fatti posti a fondamento dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci integrino estremi di reato, trova applicazione l’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente operatività del termine prescrizionale decennale decorrente dalla consumazione dell’illecito, che, nei reati fallimentari di natura distrattiva, coincide con la dichiarazione di fallimento. L’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde verificare se lo stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori, spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.