I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un'apposita riserva "in conto capitale" e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all'approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.
Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.
Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti a lui iniziative cautelari di contenuto sostanzialmente equivalente a quelle già più o meno infruttuosamente esperite nella sede propria utilizzando lo strumento cautelare tipico, deve ritenersi non solo inammissibile, ma altresì palesemente abusivo e processualmente scorretto. (altro…)
L'apparente antinomia tra gli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e l'art. 1442 c.c. deve essere risolta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, con la conseguenza che il convenuto che intenda eccepirla può limitarsi a provare il decorso del termine prescrizionale, incombendo sull'attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1442 c.c., idonea a spostare avanti il termine iniziale allorquando l'attore provi di aver scoperto l'errore o il dolo successivamente al perfezionamento del contratto.
Il danno patrimoniale derivante da un’asserita attività di concorrenza sleale attribuita ad una società riguarda la società stessa e non i suoi azionisti, conseguentemente soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimata a pretenderne il risarcimento.
Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra sia il ruolo di director di una limited liability company inglese, sia quello di preposto alla sede secondaria della società nel territorio italiano, l'adozione del provvedimento cautelare di revoca dalla carica di director rende superfluo l'accoglimento della ulteriore richiesta cautelare di revoca del resistente dalla preposizione alla sede secondaria.
Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale preparatorio che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi della fattispecie a formazione progressiva, costituita dapprima dalla irrevocabilità della proposta e successivamente dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Da quest'ultimo sorge, quindi, in capo all'opzionario un diritto potestativo dal cui esercizio, mediante un atto unilaterale, discende l'instaurarsi del rapporto contrattuale definitivo e, correlativamente, la parte che ha accettato di rimanere vincolata alla propria dichiarazione versa in una situazione di mera soggezione. Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, non essendo ipotizzabile che la posizione di soggezione del promittente sia protratta sine die.
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando (altro…)
Deve essere ritenersi integrata la carenza di legittimazione attiva in capo ad una società, le cui quote siano state cedute nell'ambito di uno stock purchase agreement tra altre due società: non, quindi, soggetto del contratto, ma piuttosto oggetto della stessa compravendita, rispetto alla quale un soggetto terzo non è legittimato ad avvalersi delle pattuizioni ivi contenute, né ha titolo per azionare le relative garanzie o percepire gli indennizzi contrattualmente pattuiti. Il Tribunale ha dunque correttamente respinto il ricorso presentato ex art. 696 bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, onde verificare la conformità dei locali alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori.
Risulta invece infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente poiché la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla domanda di merito prospettata nel ricorso cautelare e nella specie non v'è dubbio che la domanda fondi la propria ragione sul contenuto del contratto di cessione quote e sulle previsioni ivi contenute.
In sede di opposizione al precetto, possono essere fatti valere unicamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto al titolo esecutivo azionato, ma non possono essere sollevate censure nel merito della relativa pronuncia, poiché tale profilo può essere indagato solo tramite i rimedi impugnatori allo scopo previsti (non esperiti nel caso di specie). (altro…)
Seppure nell’ipotesi di lesioni di beni di proprietà industriale ed intellettuale in sede applicativa si faccia largo impiego della valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., tale rimedio può essere correttamente esperito solo nell’ipotesi (altro…)
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.