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La retroversione degli utili quale rimedio autonomo e tecnicamente non risarcitorio
La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da...

La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti.

Il rimedio di cui all’art. 125, co. 3, c.p.i., rappresenta un rimedio diretto non a rimuovere il pregiudizio direttamente verificatosi sub specie di lucro cessante nel patrimonio del soggetto leso, quanto ad attribuire a detto soggetto l’arricchimento realizzato nel patrimonio del contraffattore: questo arricchimento non può che essere quello effettivamente conseguito dal contraffattore e non quello meramente “conseguibile” che il contraffattore avrebbe potuto in tesi realizzare potenzialmente, sfruttando in modo più profittevole la privativa violata.

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Concorrenza sleale pura e interferente: competenza delle sezioni specializzate
La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale...

La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.

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Riforma o annullamento di statuizioni sull’an debeatur contenute in sentenze non definitive. Il caso Piadina Romagnola
Le statuizioni in punto di an debeatur rese con sentenza non definitiva non possono essere modificate con la successiva sentenza...

Le statuizioni in punto di an debeatur rese con sentenza non definitiva non possono essere modificate con la successiva sentenza con cui il medesimo giudizio diviene definitivo, ma sono suscettibili soltanto di gravame con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

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L’estensione del sequestro a soggetti terzi e onere di notifica del verbale delle operazioni
Ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, i sequestri devono essere eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 677 c.p.c. ss, sotto la...

Ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, i sequestri devono essere eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 677 c.p.c. ss, sotto la guida del Giudice che ha concesso la misura cautelare, il quale è anche chiamato a dettarne le modalità di attuazione ed altresì a dettare i provvedimenti opportuni ove insorgano delle difficoltà in sede di esecuzione. La norma deve essere interpretata nel senso che debbano essere necessariamente proposte al Giudice del merito le questioni diverse rispetto a quelle strettamente inerenti alla fase esecutiva (quali, ad esempio, le questioni circa l’effettiva sussistenza del diritto accertato in sede cautelare) , mente invece le difficoltà inerenti le modalità dell’esecuzione, che siano sorte durante la fase di attuazione del provvedimento, vanno sottoposte al Giudice che ha dettato la misura, e ciò può accadere non solo in costanza di esecuzione, ma anche dopo la chiusura della fase esecutiva.

Condizione imprescindibile per l’estensione del sequestro nei confronti di beni appartenenti a soggetti terzi non indicati nel ricorso è che si tratti di prodotti che siano stati offerti, importati, o che comunque appartengano alla catena produttiva riconducibile ad uno dei soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato il provvedimento di sequestro; non è dunque possibile estendere l’efficacia di tale misura nei confronti di terzi che siano riconducibili alla filiera di un soggetto destinatario unicamente di un provvedimento di inibitoria.

Il concetto di appartenenza ai sensi dell'art. 130 c.p.i. dei beni oggetto di sequestro o descrizione, alla stregua del quale individuare i soggetti ai quali occorre notificare il verbale delle suddette operazioni, non deve essere inteso tanto nel senso di proprietà, quanto di disponibilità materiale del bene rinvenuto in sede di esecuzione, essendo in ogni caso onere del destinatario delle misure quello di mettere l’esecutante nelle condizioni di poter conoscere l’esistenza di un diverso proprietario, nei cui confronti estendere la notifica, salvo in ogni caso il diritto del proprietario di far valere, nei suoi soli confronti, l’inefficacia della misura eseguita.

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Il calo del fatturato non basta a provare il danno da illecita condotta concorrenziale
La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno...

La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno all’altro in quanto non agevolmente “traducibile” nella perdita di guadagno. Infatti, non si può trascurare la possibilità che il calo del fatturato sia influenzato da un generale andamento negativo del mercato del settore, ovvero dalla presenza di prodotti sostituibili, ossia dalla presenza sul mercato di riferimento di concorrenti ulteriori che agiscano lecitamente. Sotto questo profilo, non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde a una vendita non realizzata dall'avente diritto e per altro verso, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione: in un contesto di andamento generale positivo del mercato di riferimento, ovvero di comprovato incremento ascendente della quota di mercato del titolare del diritto violato, remunerativa degli investimenti effettuati, è infatti ben possibile che il contraffattore con la sua condotta abbia semplicemente limitato la curva di incremento del fatturato del titolare del diritto, pur sempre positiva, anche se in misura minore di quella che si sarebbe realizzata nel contesto non perturbato dalla violazione.

Con riferimento alla prova del nesso causale fra condotta e danno, è escluso che la stessa possa essere tratta dalla semplice allegazione del calo di fatturato globale di periodo (ancorché rapportato al fatturato dei pretesi concorrenti). Occorrerà infatti valutare, a tal fine, tutta una serie di ulteriori fattori quali ad esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente, che non possono che formare oggetto di una indagine tecnico contabile che valuti gli utili che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.

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Sulla partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione
L’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l’assistenza del proprio...

L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l'assistenza del proprio avvocato, al primo ed ai successivi incontri della procedura di mediazione. Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò implica che il Legislatore abbia voluto favorire il dialogo diretto ed immediato tra le parti ed il mediatore al fine di agevolare la composizione satisfattiva della lite, la parte non può limitarsi sic et simpliciter a far comparire solo e soltanto il proprio difensore. Nondimeno, ciò non implica che tale attività non possa essere delegata ad un altro soggetto (anche al rispettivo difensore). Tuttavia, a tale fine, la parte che intenda farsi sostituire è tenuta a rilasciare un'apposita procura che contempli il potere di partecipare alla procedura e quello di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite. Tale procura, inoltre, non può essere autenticata dal difensore, in quanto quest'attività non rientra nei possibili contenuti autenticabili, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dal difensore, ma deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale (quale, ad esempio, un notaio). La violazione di tali prescrizioni comporta che la procedura di mediazione non possa considerarsi espletata, con conseguente improcedibilità dell'azione.

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Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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L’abuso nell’azione cautelare
Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti –...

Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti - ma non rese manifeste in atti o in sede di discussione di udienza – ma anche con grave colpa nell’ignoranza di esse, e comunque coltivato nonostante la sopravvenuta migliore conoscenza di tali contestazioni.
Dall’abusività dell’azione consegue l’addebito delle spese secondo i principi della soccombenza e l’applicazione di sanzioni ex art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c.

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Procedimento per descrizione e onere della prova del fumus boni iuris
Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà...

Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà industriale e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito, è proprio in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare, rilevando solo in via indiretta il fumus del diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda e si ritiene quindi che sia sufficiente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

Sotto il profilo dell’onere della prova, spetta comunque a chi agisce in giudizio, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, fornire, seppur ai fini di una delibazione sommaria, elementi comprovanti l’esistenza della privativa, il che si traduce, rispetto alle privative non titolate, nella prova, sempre nei termini del giudizio cautelare, della esistenza delle informazioni segrete in capo al legittimo detentore e dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i.

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Violazioni a mezzo internet e “forum commissi delicti”
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120,  sesto comma, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120,  sesto comma, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari (e, dunque, la propria sede).

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