Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione, paventando (altro…)
Qualora l'avente diritto non abbia svolto l'azione di rivendica di brevetto prevista dall'art. 118 c.p.i., l'azione di nullità ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l'attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di licenza di marchio il danno per inadempimento del licenziatario può essere individuato nella misura del minimo garantito contrattualmente pattuito fino alla scadenza naturale del contratto di licenza medesimo.
L'utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest'ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. (altro…)
Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. (altro…)
Il diritto patrimoniale d'autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto - a titolo originario - del diritto d'autore, ossia la creazione dell'opera dell'ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata dal lavoratore dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). (altro…)
Per l'individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d'abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.
L'opera coreografica, purché dotata delle caratteristiche di creatività ed originalità, costituisce opera dell'ingegno protetta dalla legge sul diritto d'autore. Il fatto che l'autrice della coreografia di un'opera lirica trasmessa in un programma televisivo non sia stata minimamente citata come autrice della stessa integra la violazione del diritto morale d'autore che, come è noto, si articola anche nel diritto alla paternità dell'opera, cioè nel diritto dell'autore di presentarsi come tale agli occhi del pubblico. (altro…)
In tema di tutela cautelare del diritto d'autore, la misura della "descrizione" di cui all'art. 162 lda è di competenza del Presidente della Sezione Specializzata, a differenza della descrizione "industrialistica", per la quale l'art. 129 c.p.i. ha reso applicabile il rito cautelare uniforme. La misura della descrizione di cui all’art. 162 lda è disciplinata (altro…)
L’art. 2598, n. 1), c.c. garantisce una protezione contro la concorrenza sleale c.d. confusoria per imitazione a segni distintivi “atipici” quali sono le caratteristiche estetiche di un prodotto, anche in difetto di registrazione del marchio, purché la c.d. forma-prodotto in questione, oltre a non essere una conseguenza necessitata di esigenze tecnico-funzionali, soddisfi i requisiti di originalità (dovendo cioè rappresentare una soluzione estetica non comune) e di capacità distintiva (i.e. idoneità della forma a ricondurre un prodotto a una specifica impresa produttrice). (altro…)