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L’appartenenza di una società ad un gruppo non legittima l’amministratore a depauperare tale società a beneficio di altre società del gruppo o della controllante
L’art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell’organo amministrativo, il quale, nell’esecuzione del...

L’art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell’organo amministrativo, il quale, nell’esecuzione del mandato, deve operare scelte volte alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole (anche tecniche) di corretta gestione e la cui responsabilità che non viene meno neppure se ha agito in esecuzione di un mandato assembleare o in conformità di delibere del Consiglio di Amministrazione o con l’assenso (o il mancato dissenso) del Collegio Sindacale.

L'art. 2392 c.c. sancisce il principio di solidarietà verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei diversi obblighi posti a carico degli amministratori, a cui si aggiunge la responsabilità solidale dei membri del collegio sindacale quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi connessi alla carica: il che significa, in conformità ai principi generali in tema di solidarietà, che nei rapporti esterni ciascun amministratore sarà tenuto al risarcimento dell’intero, e che, eventualmente, il debito solidale potrà essere ripartito nei rapporti interni mediante azioni di regresso.

La business judgment rule opera esclusivamente quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, quindi, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.

A fronte di comportamenti dell’amministratore che ledono il patrimonio dell’ente a vantaggio di altre società del gruppo, e perciò appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, gli eventuali benefici compensativi non possono ritenersi sussistenti solo perché la società fa parte di un gruppo, dovendo l’amministratore “farsi carico di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta”, e fermo restando che non si possono considerare compensabili nel senso indicato dalla norma i pregiudizi che minano l’esistenza stessa della società del gruppo, né tantomeno i pregiudizi  che comportano il venir meno della liquidità necessaria per la sopravvivenza di essa.

E' responsabile, ex art. 2392 c.c., l'amministratore che autorizzi o imponga alla società parte di un gruppo il pagamento di somme per servizi non resi in favore di una controllante indiretta: si tratta di comportamento in violazione dei più elementari doveri di diligenza verso la società amministrata.

Sussiste la mala gestio, e la conseguente responsabilità dell'amministratore della società controllata, laddove tale società conceda finanziamenti e prestiti in favore della controllante in situazione di conflitto di interesse, in assenza di preventiva approvazione del C.d.A., e per fini non riconducibili alla controllata sotto il profilo della convenienza indiretta dell’operazione.

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Responsabilità da direzione e coordinamento relativa a società controllata da ente pubblico
L’art. 2497 c.c. può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il potere di eterodirezione competa ed un soggetto pubblico...

L'art. 2497 c.c. può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il potere di eterodirezione competa ed un soggetto pubblico (e, quindi, anche ad un ente locale), purché diverso dallo Stato (così come chiarito dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 19 del d.l. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, second cui "L’articolo 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria").

La responsabilità ex art. 2497, I co., c.c. presuppone che il pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione dei soci (di minoranza) della società eterodiretta, e/o la lesione dell’integrità del patrimonio sociale, con susseguente insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei
creditori sociali, siano portato e conseguenza di attività e scelte poste in essere in esecuzione di direttive ascrivibili alla cd. holding ed integranti esercizio abusivo ed illegittimo dell’attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta. Segnatamente, la società controllante o titolare di una posizione che le consenta l’esercizio di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società potrà essere chiamata a rispondere degli atti posti in essere dagli amministratori di queste ultime, a condizione che risulti che detti atti gestori, oltre ad essere orientati al perseguimento dell’interesse
imprenditoriale della holding, in violazione dei principi di corretta gestione della società eterodiretta, siano, altresì, riguardabili, in concreto, come momenti di attuazione di direttive ed istruzioni impartite dalla medesima holding, sì da essere alla stessa addebitabili.

La fattispecie di responsabilità ex art. 2497 c.c. in materia di società controllate da enti pubblici presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; e) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato.

Affinché una condotta della parte "dirigente/coordinante", posta in essere sulla base della relazione con la "eterodiretta/coordinata"
ed in attuazione del potere di direzione in questione, si colori di antigiuridicità è necessario che il perseguimento dell’interesse
proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della "eterodiretta/coordinata", sì da risultare (di conseguenza) da un lato contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda ("mala gestio" ex art. 2497 c.c.) e, dall'altro (e parimenti di conseguenza), causativo, a quest'ultima, come effetto immediato e diretto ex artt. 1223 e 2056 c.c., di un pregiudizio.

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Azione diretta della società eterodiretta nei confronti della società esercente attività di direzione e coordinamento
Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e...

Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento sia riservata unicamente ai soci e ai creditori della società soggetta a tale attività, essa è volta a fare valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società esercente l'attività di direzione e coordinamento per i danni che l’illegittima attività da quest’ultima esercitata abbia cagionato al patrimonio della società etero-diretta, in base ai principi generali di cui agli artt. 1173 e 1218 c.c. Pertanto, l’art. 2497, c. 1, c.c. svolge una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, ossia la società controllata. (altro…)

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Finanziamenti effettuati dalla società controllante in favore della controllata nel contesto di gruppo
I finanziamenti erogati dalla società controllante a favore della società controllata in ragione di una logica di gruppo, trovano un...

I finanziamenti erogati dalla società controllante a favore della società controllata in ragione di una logica di gruppo, trovano un limite sia nella capacità finanziaria della controllante sia nei vantaggi compensativi che non possono essere ipotetici ma devono essere concreti e oggetto di precisa dimostrazione. (altro…)

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Abuso di attività di direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della...

L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società diretta nel senso che quest’ultima, nonostante la direzione unitaria data dalla controllante, deve poter perseguire il suo fine proprio di creare valore, mentre sussiste responsabilità se l’attività di direzione è esercitata in funzione dell’interesse esclusivo imprenditoriale della controllante o di terzi e in conflitto con quello imprenditoriale della controllata, tanto da arrecare pregiudizio al patrimonio di quest’ultima.

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Responsabilità per abuso di attività di direzione e coordinamento
La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. è applicabile anche alle società di gestione del risparmio. Invero, il disposto dell’art....

La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. è applicabile anche alle società di gestione del risparmio. Invero, il disposto dell’art. 2497 co. 1 c.c. individua quali soggetti tipicamente responsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, “le società o gli enti” che esercitano attività di direzione e coordinamento. In tal modo, tra l’altro, il legislatore ha affermato il principio per il quale la responsabilità di cui si discute trova il suo presupposto nell'esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione. Ne deriva, per un verso, che una società di gestione del risparmio (altro…)

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Inammissibilità del giuramento decisorio per carenza del carattere di decisorietà e responsabilità da abuso di direzione e coordinamento
La formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che,...

La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.

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Responsabilità per abuso di direzione coordinamento, controllo e onere della prova
La domanda volta ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di due società – la prima convenuta per abuso...

La domanda volta ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di due società – la prima convenuta per abuso di direzione e coordinamento (comma 1) e la seconda convenuta per aver preso parte al fatto lesivo lamentato dalla società attrice (comma 2) – è infondata qualora: (i) non sia ravvisabile (altro…)

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