L'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (altro…)
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. rappresenta uno strumento processuale «finalizzato alla tutela di una ragione restitutoria e non (genericamente) creditoria», garantendo la «custodia» e la «gestione temporanea» di «beni mobili» (altro…)
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta (altro…)
Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna norma vieta di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli dei diritti o delle aspettative di questi ultimi. Così pure la conclusione di questi negozi non può considerarsi, di per sé, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. L’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da detti atti negoziali, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia e non della nullità (Cass. n. 23158/2014) (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha rigettato la domanda formulata da parte attrice di nullità della cessione di quote per illiceità dei motivi, ritenendo che, anche ove si trattasse di un atto di liberalità eccedente la quota disponibile, questo potrebbe essere dichiarato inefficace e non nullo).
In tema di prova della simulazione occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. Per le prime operano gli ordinari limiti in materia di prove; mentre per i secondi non opera alcuna limitazione probatoria, quindi è possibile utilizzare qualunque mezzo, comprese le presunzioni e le prove per testi.
Verificatasi la risoluzione di un contratto di cessione di quote (in ispecie, per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva), gli effetti restitutori e il sorgere delle relative contrapposte obbligazioni si producono automaticamente in base al principio consensualistico che regola il trasferimento della proprietà. (altro…)
La compravendita di una partecipazione in una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, sicché (altro…)
La condizione risolutiva di un contratto di cessione di partecipazioni stipulato tra una società e un suo dipendente (o un dipendente di una sua controllata) che sia connessa alle dimissioni o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso di un c.d. “periodo di lock-up” e alla quale consegua il riscatto delle partecipazioni da parte del cedente a fronte dell'obbligo di corresponsione di un prezzo simbolico a favore del cessionario persegue un interesse alla “fidelizzazione” del dipendente meritevole di tutela.
Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. non è utilizzabile al fine di evitare il pagamento della somma di denaro portata da un assegno bancario, in quanto costituisce uno strumento di cautela “tipico” finalizzato a garantire, in pendenza di un giudizio di merito in ordine alla sussistenza di un diritto in re o ad rem, l’effettivo conseguimento del bene vantato dal richiedente in caso di accertamento del relativo diritto (nel caso di specie, la ricorrente chiedeva il sequestro giudiziario di un assegno bancario consegnato, a titolo controverso, alla controparte in sede di stipula del contratto di cessione di quote di s.r.l. - poi non perfezionatasi a causa dell’esercizio di un diritto di prelazione da parte di uno degli altri soci della società, con dichiarazione contestata – fintantoché non fosse stata accertata l’effettiva sussistenza del diritto in capo alla stessa ricorrente di acquistare le quote).
In tema di disconoscimento in giudizio di una scrittura privata oggetto di verifica grafologica (in ispecie, la revoca di un mandato fiduciario in forza del quale una fiduciaria aveva acquistato – per il tramite di una ulteriore fiduciaria – la titolarità dell’intera partecipazione in una S.r.l.), il convenuto non ha l’onere tecnico di disconoscere una scrittura privata che non sia stata prodotta in giudizio contro di lui, ma che, al contrario, sia stata versata in atti dal convenuto stesso. In tal caso, infatti, il convenuto, avendo contestato, nella comparsa di intervento, l’autenticità di una disdetta di un contratto generale di mandato e, in particolare, l’apocrifia della sottoscrizione ad esso attribuita nella suddetta scrittura privata, da lui stesso prodotta, risulta aver assolto ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza, per cui è necessario e sufficiente che la parte interessata impugni chiaramente e formalmente l’autenticità della scrittura privata, nella sua interezza ovvero limitatamente alla sottoscrizione.
La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull’apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione di quote societarie) difetti dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore. In particolare, l’interesse a ottenere il ripristino della situazione reale è naturalmente connesso alla posizione della parte contrattuale che voglia far accertare giudizialmente detta situazione e, quindi, far accertare, con l’azione di simulazione, l’inefficacia totale o parziale del contratto e i reali rapporti con la controparte.
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. (altro…)
La prova dell'adempimento del pagamento del prezzo residuo di una cessione di azienda può essere fornita anche a mezzo di testimonianze circa l'avvenuta consegna da parte del cessionario di assegni e/o contanti a prescindere dalle previsioni contrattuali.