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Costituire una newco e trasferirvi i contratti con la clientela non è qualificabile come simulazione negoziale
La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti),...

La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti), non rappresenta ex se un negozio simulato teso a eludere gli obblighi contrattuali della conferente verso i clienti ceduti. In particolare la circostanza che assieme ai contratti con i clienti siano stati ceduti anche avviamento, know how, immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide, diritti di proprietà intellettuale e lavoratori esclude la natura simulata del negozio. Un’ulteriore conferma è data dall’effettiva operatività della newco, dalla sua patrimonializzazione e dalla presenza sul mercato dei suoi prodotti.

Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. i terzi che vogliano contestare la natura simulata di un’operazione devono dimostrare di essere stati pregiudicati dalla stessa. Ebbene, le controparti commerciali cedute alla newco non possono lamentare l’inefficacia dell’operazione sostenendone la natura simulata allorché la newco eserciti facoltà contrattuali che erano sin dall’origine presenti negli accordi trasferiti. Infatti in tal caso il pregiudizio denunciato non deriva dall’operazione che si assume simulata, ma da clausole contrattuali applicabili a prescindere dal mutamento soggettivo del rapporto.

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La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli altri soci della cessione delle partecipazioni
Nel trasferimento di quote sociali di S.r.l., la violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli...

Nel trasferimento di quote sociali di S.r.l., la violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli altri soci della cessione di partecipazioni effettuata in sua violazione. In tale evenienza, nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni acquistate in spregio alla prelazione è esercitabile dal socio acquirente e, operando detta inefficacia di diritto, quale mera conseguenza della violazione della clausola di prelazione, non soffre eccezioni, prevalendo sul dato pubblicitario dell’intervenuto deposito dell’atto di cessione viziato nel registro delle imprese.

L'omissione della previa denuntiatio al socio titolare del diritto di prelazione, non fa sorgere in capo quest'ultimo l’onere (per impedire il trasferimento a terzi e rendersi intestatario della quota prelazionata) di accettare in vece del terzo la proposta, e tale effetto tipico non può ritenersi prodotto - in difetto di previsione statutaria o legale in tal senso - dalla proposta di ritrasferimento della quota formulata dal terzo acquirente a cessione ormai perfezionata.

La richiesta di nomina di un liquidatore sociale, ricorrendone i presupposti, è domanda da presentare ex art. 2487 co 2 c.c. in ambito di Volontaria Giurisdizione e non in sede contenziosa e d’urgenza, presupponente a sua volta il previo accertamento da parte dell’organo amministrativo dell’intervenuto scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 co. 1 c.c. e 2485 c.c.

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Carenza di legittimazione e titolarità del rapporto controverso
L’eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla titolarità del credito per intervenuta cessione non è soggetta al termine decadenziale...

L’eccezione di carenza di legittimazione in relazione alla titolarità del credito per intervenuta cessione non è soggetta al termine decadenziale previsto dall’art. 167 c.p.c. Ciò in quanto la titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata in prima udienza non ancora preclusi. Inoltre, se la questione emerge dalle risultanze ritualmente acquisite in giudizio, essa è rilevabile anche ex officio [nella specie si trattava di credito derivante dal mancato adempimento di un contratto preliminare di cessione di quote].

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Cessione di quote societarie e garanzia del cedente
In tema di cessione di quote societarie, il cessionario che ha assunto l’impegno di tenere indenne il cedente dalle garanzie...

In tema di cessione di quote societarie, il cessionario che ha assunto l'impegno di tenere indenne il cedente dalle garanzie prestate è tenuto a rifondere quest'ultimo in caso di avvenuta escussione delle medesime da parte del terzo garantito.

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Contratti preliminari di compravendita di quote funzionalmente collegati e responsabilità del promittente venditore
Nell’ipotesi di pluralità di contratti preliminari di cessione di quote stipulati in vista della realizzazione di un’operazione unitaria, l’inadempimento ingiustificato...

Nell'ipotesi di pluralità di contratti preliminari di cessione di quote stipulati in vista della realizzazione di un'operazione unitaria, l'inadempimento ingiustificato di uno dei promittenti venditori, qualora determini la caducazione degli altri contratti collegati per scioglimento del vincolo negoziale da parte del promissario acquirente, è fonte di responsabilità contrattuale non solo verso quest'ultimo, ma anche verso gli altri promittenti venditori, in virtù di un accordo tacito sussistente tra i medesimi volto alla vendita congiunta delle rispettive quote.

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In presenza di un contratto di cessione di quote sociali, solo la promissaria acquirente può agire contro il socio inadempiente
L’assunzione da parte di un gruppo di soci dell’obbligazione di vendere alla società Alfa “ciascuno per la propria quota di...

L'assunzione da parte di un gruppo di soci dell'obbligazione di vendere alla società Alfa "ciascuno per la propria quota di partecipazione e comunque tutti congiuntamente e solidalmente per l'intero" capitale sociale della società Beta comporta una responsabilità congiunta e solidale dei soci verso la promissaria acquirente nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo all'obbligo di cessione della propria quota. Da una tale clausola non rileva però alcun impegno reciproco fra i soci a vendere la propria partecipazione: i soci che hanno effettivamente ceduto la propria quota non possono agire nei confronti del socio che non ha dato seguito alla clausola. Infatti solo la promissaria acquirente ( società Alfa ) può, sulla base di una tale clausola, lamentare la mancata cessione e far valere l'inadempimento ai fini della risoluzione di diritto del contratto. In mancanza di azione, nulla possono lamentare gli altri soci che abbiano regolarmente eseguito la propria prestazione.

Non può essere indice di collusione tra il socio che non ha ceduto la partecipazione e la società ( Alfa ) che non ha agito nei suoi confronti, la cessione a quest'ultima di un bene immobile a prezzo ribassato rispetto a una precedente proposta, atteso che in presenza di altri offerenti in concorso con proposte pressochè identiche, la conclusione dell'affare con la società non è affatto certa e che bisogna verificare in concreto le ragioni che giustificano un ribasso del prezzo concordato.

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Risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quote e riduzione della penale secondo equità
Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa...

Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa più assolvere all’impegno traslativo delle proprie quote, assunto mediante antecedente contratto preliminare, qualora il promittente alienante abbia precedentemente inviato formale diffida ad adempiere (rimasta senza esito), risultando per l'effetto preclusa al promissario acquirente la successiva domanda di adempimento (ex art. 1453 co. 2° e 3° c.c.). È dunque alla data della domanda giudiziaria che va valutata la sussistenza dell’inadempimento dedotto, e sarà facoltà del Tribunale rilevare una causa estintiva delle obbligazioni dedotte in causa, ove ciò emerga inequivocabilmente dagli atti e costituisca passaggio ineludibile per verificare i presupposti della fondatezza delle domande ed eccezioni di parte.

La lettera dell’art. 1384 c.c. comporta, oltre alla valutazione di eventuali esecuzioni parziali della prestazione, la valutazione dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Pertanto, se il primario interesse del socio cedente è quello di liberarsi della sua partecipazione nella società, la mancata percezione del controvalore a tale partecipazione, lo terrebbe vincolato al contratto sociale contro la sua volontà, e per tali motivi, non deve ritenersi integrata la manifesta eccessività richiesta dalla norma, che giustificherebbe una diminuzione secondo equità dell’ammontare della penale.

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Efficacia del contratto preliminare di cessione di quote
Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non...

Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non è opponibile ai terzi acquirenti poiché dal negozio preparatorio scaturisce un rapporto giuridico che ha effetto solo tra i soggetti contraenti. Pertanto, dopo che le quote oggetto del preliminare siano state cedute a terzi, la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo non può trovare accoglimento, salve in ogni caso le conseguenze sotto il profilo risarcitorio connesse alla eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo pre–negoziale.

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L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato
Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle...

Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]

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Mancata accettazione dell’oblato. Requisiti per la responsabilità precontrattuale
Quale espressione del principio di libertà negoziale, l’oblato è libero – purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa...

Quale espressione del principio di libertà negoziale, l'oblato è libero - purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa - di non accettare una proposta contrattuale, pur precedente nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa finalmente preferita, anche in base a considerazioni prescindenti da valutazioni di carattere economico.

Per configurarsi la responsabilità precontrattuale non è sufficiente che tra le parti siano in corso trattative, occorre altresì: che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Sono tutti elementi, questi, la cui verifica si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

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