Nel caso di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (nel caso di specie avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni straordinarie aventi quali effetto il trasferimento della titolarità di un certo compendio patrimoniale), il promittente dell’obbligazione che sia rimasto del tutto inoperoso non essendosi attivato con la dovuta diligenza, va condannato a rifondere i danni cagionati dal suo totale inadempimento già al primario obbligo di facere diligenter.
Difettano del requisito della reciprocità, e non sono quindi compensabili in quanto intercorsi tra parti parzialmente diverse, il debito derivante dal contratto di cessione delle quote della società target gravante sull’acquirente manlevato nei confronti del venditore persona giuridica e il credito vantato dallo stesso acquirente derivante dalla garanzia personale prestata a suo favore per le sopravvenienze passive sorte a carico della società target sino alla data del trasferimento delle quote, laddove l’obbligazione di garanzia sia stata assunta in qualità di manlevante dal socio unico e amministratore persona fisica del venditore e non dalla medesima società cedente.
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.
Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché
(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,
(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché
(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).
E' improponibile la domanda di risoluzione del preliminare (e di conseguenza del contratto definitivo) fondata sul grave inadempimento identificato nella violazione delle clausole di "dichiarazione e garanzia" per falsa dichiarazione-sopravvenienza di debito e falsa dichiarazione in ordine alla situazione di insolvenza della società, nel caso in cui il contratto preliminare preveda il rimedio indennitario in luogo della risoluzione del medesimo. (altro…)
In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.
Affinché possa verificarsi la violazione del divieto di patto commissorio posto dall'art. 2744 cod. civ. non è sufficiente il trasferimento del bene dato a garanzia dell’adempimento di un certo credito, ma è necessario che il bene trasferito sia di valore superiore al credito garantito e che, pertanto, si generi una rilevante sproporzione tra il credito e il bene.
Nel caso in cui una proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali abbia testualmente ad oggetto sia il numero, in termini assoluti, delle azioni, sia la percentuale di capitale sociale da queste azioni rappresentata e nel corso del tempo quest'ultima percentuale vari per effetto di successive operazioni sul capitale sociale che determinino la variazione del numero complessivo di azioni emesse, oggetto della proposta è da intendersi il numero di azioni e non invece la percentuale del capitale sociale poi variata.
Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l'assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l'effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l'esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.
Per l'accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l'accordo.
La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l'esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto non rappresenta una offerta contrattuale, ma una mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo. Si tratta di un invito a contrarre da cui non sorge nessun obbligo immediato a carico del socio promittente, il quale resta libero anche di non stipulare il contratto cui la prelazione è riferita.
E' valida la clausola contenuta nella scrittura privata stipulata tra soci di una s.r.l. secondo la quale la mancata cancellazione delle fideiussioni prestate dal socio a favore della società a seguito della cessione delle quote della stessa costituisce condizione risolutiva espressa del negozio di trasferimento delle quote societarie allo stesso intestate.
Il solo fatto che una persona fisica ricopra la carica di amministratore unico di una società di capitali e sia di questa l'unico socio non è sufficiente a configurare in capo alla società l'agire quale fiduciaria della persona fisica, se non concorre anche il requisito della spendita del nome del fiduciante.