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Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Secondo il dettato dell’art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di...

Secondo il dettato dell'art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo - costituito dall'adempimento - del diritto azionato dal creditore.

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Responsabilità di amministratori e sindaci di società consortile
La società consortile non ha una propria disciplina, dovendosi, per l’effetto, applicare di volta in volta le norme previste per...

La società consortile non ha una propria disciplina, dovendosi, per l’effetto, applicare di volta in volta le norme previste per il tipo di società scelto all’atto di relativa costituzione. Ne deriva che, linea di principio, ove i soci abbiano così costituito il consorzio sotto forma di società di persone o di capitali dovrà applicarsi la disciplina della corrispondente tipologia di compagine.

Dalla qualificazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. in termini di responsabilità contrattuale (colposa) deriva che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi, i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso compete all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto danno, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. Deve, infatti, ritenersi operante la presunzione di colpa di cui al generale disposto dell'art.  1218 c.c., con la conseguenza che la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo. Il tutto, in ogni caso, nei limiti dell'art. 1223 c.c., con la conseguenza che all'amministratore di società di capitali legato ad essa da un rapporto di mandato che, pure, si sia reso responsabile di condotte illecite, non potrà imputarsi ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subìto ma, al contrario, soltanto quei pregiudizi che si pongano quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ascrittogli.

Quanto ai doveri dei sindaci in generale, giova rammentare che il controllo del collegio sindacale non è circoscritto all'operato degli amministratori, estendendosi, invero, a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali.

I sindaci possono essere chiamati a rispondere dei danni sofferti dalla società ovvero dai creditori sociali sia nel caso in cui l’evento lesivo sia conseguenza del mancato o negligente adempimento dei doveri di verità e segretezza che la legge pone specificamente a carico dell’organo di controllo, sia nel caso in cui il pregiudizio lamentato sia conseguenza, anche ed innanzitutto, di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire nell’espletamento dei loro compiti. Originando quindi la responsabilità dei sindaci sia per fatto proprio che per omissione del controllo, è chiaro che, vigente il principio di colpevolezza, la responsabilità concorrente del collegio sindacale per i fatti dannosi ascrivibili agli amministratori sussisterà solo nel caso in cui ai sindaci potrà in ogni caso addebitarsi il mancato o negligente espletamento dei compiti di controllo. Segnatamente, i sindaci rispondono non per il fatto in sé degli amministratori foriero di danni, ma solo se ed in quanto, in relazione all’evento lesivo oggetto di doglianza, sia configurabile, a loro carico, la violazione dell’obbligo di esercitare il controllo sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal comma primo dell’art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere, se necessario, le iniziative sostitutive dell'organo gestorio.

La responsabilità concorrente dei sindaci, pur trovando uno dei suoi presupposti nell’illegittimo comportamento degli amministratori, resta pur sempre una responsabilità per fatto proprio dei componenti dell’organo di controllo, postulando che i sindaci siano venuti meno al loro dovere di vigilare sugli amministratori e di impedire il compimento di attività illegittime ad opera di costoro; il tutto, peraltro, con l’importante conseguenza che detta responsabilità potrà essere affermata solo ove sia in concreto dimostrata anche l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inosservanza dell’obbligo di controllo gravante sui sindaci ed il pregiudizio prodotto dall’illecito comportamento degli amministratori.

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La regola di cui all’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento
La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che,...

La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che, con riferimento ai consorzi, i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell’assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell’organo amministrativo o direttivo, laddove ne risulti direttamente leso un loro diritto.

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Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. per la determinazione del valore della partecipazione del socio escluso
Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del...

Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria – nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo – non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota il cui contenuto viene stimato da un terzo (l’arbitratore), il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio.

L’esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Solo nel caso di impugnazione ex art. 1349 c.c. per manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore.

La procedura di cui all’art. 2473, co. 3, c.c. ha natura esclusiva e non è consentito al socio escluso o receduto adire direttamente l’autorità giudiziaria mediante l’instaurazione di un ordinario processo di cognizione piena per la determinazione del “giusto valore di liquidazione” senza il rispetto delle procedure di cui al citato art. 2473 c.c.

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Contributi consortili e rapporto sociale
Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo...

Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo statuto ed il regolamento consortile di una società consortile possono prevedere, ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., nell’ambito ed in attuazione dello scopo consortile e del relativo oggetto sociale, che i soci – che fruiscono dei servizi della società – possano essere tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società ed a ripianare l’eventuale disavanzo della stessa; le relative prescrizioni attuative e specifiche di tale forma di contribuzione possono essere legittimamente disciplinate anche nel solo regolamento consortile.

Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, i contributi pecuniari ulteriori (rispetto ai conferimenti promessi) dei soci rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e trovano giustificazione nello scopo mutualistico-imprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione, ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite.

In tal senso, la società consortile – che richieda ai soci il pagamento dei contributi consortili (come quantificati nella contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile) – agisce in ragione del rapporto sociale e lo stesso contratto di società costituisce la causa petendi sottesa; con la conseguenza che la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti disponibili, è compromettibile in arbitrato nell’ipotesi in cui sia prevista apposita clausola compromissoria nello statuto.

È opponibile alla curatela fallimentare la clausola compromissoria contenuta in uno statuto di società consortile, qualora la procedura agisca nei confronti dei soci per far valere diritti patrimoniali relativi a contributi e crediti maturati nei confronti dei soci prima del fallimento, ovvero già presenti ed esistenti nel patrimonio del fallito prima della stessa declaratoria di insolvenza: in tale ipotesi la clausola è opponibile al curatore che aziona il medesimo contratto sociale (e lo statuto) per vantare pretese verso i soci. La clausola arbitrale resta efficace per i fatti anteriori al fallimento, essendo la pretesa sorta nel vigore del negozio governato dalla clausola compromissoria e nella specie il contratto di consorzio permane, non è sciolto dal fallimento. In casi di tal fatta, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore in caso di concordato fallimentare.

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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall.
L’azione esperita dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. ha una duplice natura: l’azione di responsabilità nei confronti di...

L’azione esperita dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. ha una duplice natura: l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e revisori esercitata a tutela della società ha natura contrattuale, mentre l’azione a tutela dei creditori sociali ha natura extracontrattuale. Tale duplice natura si riflette sull’onere della prova: infatti, con riferimento all’azione sociale, è onere dell’amministratore provare l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti in ragione del ruolo ricoperto e la non imputabilità a sé dei fatti dannosi; invece, con riguardo all’azione aquiliana, la curatela ha l’onere di dimostrare la condotta dolosa o colposa posta in essere dall’amministratore, il danno arrecato ai creditori mediante tale condotta ed il nesso di causalità tra la prima e il secondo.

Al giudice non è consentito sindacare il merito gestorio; pertanto, non sono addebitabili agli amministratori o ai liquidatori gli esiti infausti di una scelta gestionale, purché questa sia stata posta in essere secondo criteri di ragionevolezza, previa assunzione di ogni elemento conoscitivo utile alla stessa, da valutarsi ex ante, ossia sulla base delle circostanze note al momento delle condotte in esame.

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Sulla prova del versamento del contributo ambientale Conai: il principio di vicinanza della prova
Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova pone in ogni caso l’onere della prova a carico del soggetto...

Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova pone in ogni caso l’onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all’adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall’adempimento. In caso di mancata acquisizione delle schede extracontabili che il cedente deve redigere e produrre, la dicitura apposta sulla fattura emessa dal cedente “contributo ambientale Conai assolto” o equivalenti deve essere interpretata nel senso di ritenere il contributo assolto dal cessionario e non dal cedente.

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Invalidità delle deliberazioni consortili e falsità della dichiarazione di accettazione della carica di amministratore
In tema di impugnazione delle deliberazioni consortili, l’art. 2606, co. 2, c.c. si riferisce ai vizi di mancanza di conformità...

In tema di impugnazione delle deliberazioni consortili, l’art. 2606, co. 2, c.c. si riferisce ai vizi di mancanza di conformità della delibera alla legge e al contratto riconducibili alla categoria dell’annullabilità delle delibere consortili, ma tace sulla regolamentazione delle patologie più gravi della nullità o della inesistenza della deliberazione che ricadono, così, nell’ambito applicativo delle regole di diritto comune che presiedono all’azione di nullità dei negozi, imprescrittibile e proponibile da chiunque vi abbia interesse, non potendo trovare applicazione analogica la disciplina più restrittiva prevista in materia societaria, in ragione della diversa natura del consorzio rispetto alla società.

La dichiarazione di accettazione della carica di amministratore, pur contenuta nel verbale dell’assemblea di nomina, è manifestazione di volontà riferibile solo alla sfera giuridica dell’amministratore stesso, completamente estranea al contenuto della deliberazione dell’organo assembleare. Pertanto, le contestazioni circa la veridicità della firma apposta alla dichiarazione di accettazione devono essere proposte mediante impugnazione del negozio di accettazione, non essendo sufficiente limitarsi ad impugnare la delibera di nomina sull’erroneo presupposto che l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua presenza all’assemblea e della sua firma, siano ragioni sufficienti a determinare l’inesistenza o la nullità della deliberazione dell’assemblea.

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Prededucibilità dei crediti ex art. 111 L.F.
Non è sufficiente perché il credito sia ammesso al concorso in prededuzione, che lo stesso abbia a maturare durante la...

Non è sufficiente perché il credito sia ammesso al concorso in prededuzione, che lo stesso abbia a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile per il riconoscimento del detto rango, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima – ché in caso contrario tutti i crediti sorti nell’ambito dei rapporti di durata sarebbero prededucibili – e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti dal piano e dalla proposta.

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Legittimità del potere ispettivo dei consorzi sul corretto adempimento degli obblighi consortili
E’ priva di fondamento l’opposizione a D.I. che abbia quale motivo di opposizione la mancanza di una norma di legge...

E' priva di fondamento l'opposizione a D.I. che abbia quale motivo di opposizione la mancanza di una norma di legge che attribuisca ai consorzi il potere ispettivo, in quanto basti considerare che l'art. 2605 c.c. espressamente prevede che i consorziati debbano consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Così, la partecipazione a consorzi costituti ai sensi dell'art. 224 D.lgs. n. 152/2006, vincola i consorziati all'osservanza delle specifiche previsioni dello statuto approvato dalle autorità ministeriali competenti, e costituisce una violazione dello statuto e legittima causa di irrogazione di una sanzione prevista dallo stesso la mancata collaborazione e messa a disposizione al consorzio delle informazioni necessarie alla verifica dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. La violazione della norma statutaria non è esclusa per la mera manifestazione della disponibilità a consegnare la documentazione indicata dal consorzio, in quanto è evidentemente differente dall'attività di ispezione mediante l'accesso ai locali sociali della consorziata.

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Maturazione di oneri consortili successivamente alla dichiarazione di fallimento
Con l’apertura del fallimento di una società consortile – tranne che nell’ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa – cessano le attività...

Con l'apertura del fallimento di una società consortile - tranne che nell'ipotesi di esercizio provvisorio dell'impresa - cessano le attività mutualistiche connesse alla funzione consortile, con la conseguenza che le spese sostenute dal fallimento per la conservazione e la manutenzione di proprietà immobiliari sono funzionali a preservare un valore presente nell'attivo fallimentare nell'esclusivo interesse dei creditori della società fallita. Pertanto, i consorziati non sono ulteriormente tenuti al pagamento degli oneri consortili.

E' legittima la clausola presente nello statuto di società consortile a responsabilità limitata che obblighi i soci al versamento di contributi in denaro la cui entità sia commisurata al totale delle perdite della gestione mutualistica in base ad un criterio oggettivo di partecipazione.

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