In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.
L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.
Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.
Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.
In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.
A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.
L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.
In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 2712 c.c. il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche, per essere efficace, deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A.
Poiché l’art. 162 L.d.A. richiama le norme del c.p.c. in tema di istruzione preventiva, il procedimento per descrizione è quindi di competenza presidenziale (art. 696 c.p.c.) e, ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.lgs. n.168/2003, rientra nelle materie affidate alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Il fumus boni iuris per la concessione di descrizione inaudita altera parte sui sistemi informatici aziendali può basarsi sulla deduzione del ricorrente circa l’uso di copie non autorizzate del software (per l’assenza di licenze del software in capo alle resistenti), accompagnata dalle informazioni sui siti internet delle resistenti circa l’uso del software nella propria attività imprenditoriale.
La concessione dell’inibitoria cautelare presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, si osserva che la circolazione e l’utilizzo non autorizzato delle immagini [nel caso di specie, locandine cinematografiche] sul web sono idonei ad aggravare gli effetti derivanti dalla lesione dei diritti di privativa spettanti alla legittima titolare, arrecando un pregiudizio difficile da accertare e difficile da ristorare per equivalente anche sotto il profilo del concreto rischio di azzeramento o comunque di notevole riduzione del valore delle opere in questione in considerazione del fatto che, indubbiamente, la possibilità di reperire le predette opere on line disincentiva all’acquisto i potenziali clienti.
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
L'art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright, contempla e disciplina espressamente le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore. Tale istituto risulta applicapile, per espressa previsione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi a far data dal 7 giugno 2021, fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. Per tale ragione, in relazione ai diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta, è rinvenibile la figura della negotiorum gestio (art. 2028 ss c.c.), laddove risulti accertata la presenza di tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto, vale a dire il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui in assenza di obbligo legale o convenzionale di cooperazione.
La sussistenza degli estremi della gestione di affari altrui non conferisce il diritto, per il gestore, di perecepire un compenso per l'opera svolta, onde la possibilità di esigere il rimborso delle sole spese necessarie o utili maggiorate degli interessi. [Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione formulata dall'attore in ordine alle somme, indebitamente trattenute a titolo di compensi, da parte di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici nel periodo 2009-2016].
Le ipotesi nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.
L'esimente prevista dall'art. 97 della L.d.A., secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.
La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.
Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una sequenza di immagini creando un'opera audiovisiva. La sincronizzazione è, dunque, un atto complesso che permette il riadattamento e la manipolazione dell'opera musicale, che porta alla creazione di un prodotto nuovo e diverso e le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore.
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro.
Costituiscono indici della creatività dell’opera fotografica la presenza di aspetti artistici, cioè di particolari che ne disvelino la sensibilità dell’autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione, pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti, ad esempio, sui periodici specializzati del settore.
Il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), ma in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Chi acquista un'opera d'arte non diviene per ciò solo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, e quindi non può lecitamente riprodurla, essendo riservati all'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera d'arte nelle diverse modalità che il mercato consente, e che pertanto anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera tramite i media, da parte di soggetti diversi dall’autore non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.
La cessione dei diritti patrimoniali d’autore intervenuta dopo l’esaurimento dell’illecito non attribuisce al cessionario la legittimazione a domandare il risarcimento del danno già maturato nel patrimonio del cedente, poiché la titolarità del diritto patrimoniale ceduto e quella del credito risarcitorio da lesione del diritto sono situazioni giuridiche distinte e il trasferimento di quest’ultimo richiede una specifica manifestazione di volontà da parte del cedente.
La clausola contrattuale che attribuisce al cessionario il potere di “tutelare in qualsiasi modo verso terzi i diritti ceduti” mediante azioni giudiziarie, in difetto di espresso riferimento a violazioni già verificatesi, va intesa come riferita alle indebite utilizzazioni future e non implica, di per sé, la cessione del diritto al risarcimento per fatti illeciti pregressi.