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Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

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Le opere scientifiche sono protette come opere dell’ingegno umano dal diritto d’autore
È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno...

È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.

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Contratto per lo sfruttamento di opere artistiche musicali: tra le facoltà concesse rientra anche quella di diffusione su reti informatiche
Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto...

Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto che in tale concessione rientra anche "la facoltà di pubblicare le opere nei modi e nelle forme che il Concessionario potrà scegliere", costituisce allora violazione di tale contratto il comportamento del contraente che - tramite le segnalazioni inviate alle piattaforme informatiche ove vengono diffuse tali opere musicali - conduca alla sospensione di tale pubblicazione in rete.

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Tutela del modello, imitazione servile e valore artistico
Nel caso della contraffazione del modello e dell’imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce...

Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.

La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.

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La protezione autorale dei fogli di calcolo
I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d’autore, in quanto...

I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d'autore, in quanto la scelta delle informazioni, il loro posizionamento all'interno del foglio di calcolo nonché la selezione delle formule da utilizzare possono costituire un'espressione di creatività.

Se l'opera "seconda" riproduce l'opera antecedente in tutto ovvero in una sua parte rilevante - intendendosi per tale una parte caratterizzata da originalità e creatività - si ha una violazione dei diritti autorali su tale opera "prima". Tuttavia, ciò non si verifica qualora la somiglianza riguardi soltanto fonti terze di pubblico dominio o comunque anteriori ad entrambe le opere.

La concorrenza sleale parassitaria sussiste laddove ad essere imitate siano rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente e non i soli prodotti.

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Tutela cautelare del diritto d’autore per l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un’opera
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di...

In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un'opera in assenza di autorizzazione dell’autore integra il fumus boni iuris della violazione del diritto d'autore dell'artista. Il periculum in mora sussiste in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di una compiuta quantificazione, anche in via equitativa, del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi economici dell’autore.

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Diritto d’autore e opera dell’ingegno: presupposti di tutela
Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera...

Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.

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Il cubo di Rubik: la nozione di valore artistico
L’art. 110 Lda – che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei...

L’art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento.

L’art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, ha introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, la quale subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (art. 25 l.d.a.).

La tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d’autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all’attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del diritto d’autore protegge un’opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell’autore di determinate forme. Non è tuttavia necessario che l’opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall’opera emerga l’impronta personale del suo autore. In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri.

Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall’intenzione che l’autore abbia di dare vita a un’opera d’arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

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Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941
Il catalogo pubblicitario realizzato da un’agenzia grafica costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore)...

Il catalogo pubblicitario realizzato da un'agenzia grafica costituisce opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) laddove emerge che l’opera [il catalogo pubblicitario] abbia peculiari caratteri grafici e stilistici idonei a differenziarla da opere [cataloghi pubblicitari] precedenti e a connotarla in termini di creatività, tali da garantire la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore, anche a prescindere dall'esistenza nel settore di modelli analoghi.

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Diritto d’autore e opera collettiva
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, restando irrilevanti...

Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell’allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto.

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

L'art. 11 l.d.a., che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l’art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all’ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi.

La tutela del diritto d’autore non concerne l’idea ma la sua manifestazione esteriore. Conseguentemente, nell’ambito di un’opera collettiva, le indicazioni offerte per l’individuazione delle fonti esulano dalla tutela autoriale, che concerne la loro elaborazione, così come le eventuali indicazioni offerte dal gruppo di lavoro, quali quelle relative alla elaborazione delle fonti per temi e non per cronologia, più attinenti ad un’attività editoriale che autoriale.

In un contratto “per edizione” nulla impedisce che la distribuzione delle copie avvenga gratuitamente e che il compenso sia pattuito in misura forfettaria.

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Lo sfruttamento dell’immagine del calciatore. Il caso Panini
Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un’immagine della...

Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.

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La tutela autorale del software, la tutela dei segreti commerciali e i requisiti per l’accertamento della concorrenza sleale per storno di dipendenti
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del...

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.

L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.

Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.

Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.

In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.

A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

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