Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d'autore è riservato alla fascia alta di opere di design, cioè alle opere che oltre al carattere creativo presentano effettivamente un valore artistico. Il carattere creativo non implica novità assoluta dell'opera di design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore, mentre la valutazione del valore artistico va effettuata facendo leva su indicatori di natura oggettiva. Il valore artistico deve essere identificato con la c.d. storicizzazione dell'opera, vale a dire nel fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua grandezza estetica, divenendo un’icona sociale o del costume e che può essere verificato attraverso indicatori, che non devono necessariamente ricorrere tutti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.
In tema di diritto d’autore la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, che può quindi essere ritenuta in re ipsa in punto di an, giacché la produzione e commercializzazione di un prodotto identico priva il titolare del diritto dei vantaggi economici che avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento delle medesime attività poste in essere dal contraffattore.
Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un'idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività e originalità, non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore. L'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, unitamente all'assoluta carenza di originalità derivante dalla larga diffusione di forme analoghe preesistenti, impedisce la qualificazione della stessa come opera dell'ingegno tutelabile.
Nell'ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l'illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro una società italiana, che esercita attività di agenzia viaggi in Italia, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Reg (UE) n. 1215/2012 nella misura in cui il convenuto sia domiciliato in Italia.
L'assenza di una visione personale distintiva dell'autore, unita alla mancanza di un originale apporto creativo del suo autore, sia nell'inquadratura che nella composizione, sia nella post-produzione, escludono la natura di opera dell'ingegno, riducendosi la fotografia in una semplice rappresentazione della realtà naturale. Allorché una fotografia sia riconducibile alla categoria delle semplici fotografie, e non a quella delle opere dell'ingegno, l'omessa indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione sull'originale rende l'utilizzo non abusivo ex art. 90, comma 2 L.A., salva la mala fede, il cui onere di allegazione e prova grava sull'attore.
La tutela autoriale al software può essere accordata nei soli casi in cui sussista indebito utilizzo e diffusione del nucleo centrale dell'opera protetta.
Un wrapper (evidentemente dal verbo inglese to wrap, "avvolgere") designa un rivestimento di dati (mediante assemblaggio e adattamento di questi) che consente di renderli fruibili ad un altro software (il core) capace di “fare i calcoli”. Pertanto, nella misura in cui i wrapper non costituiscono il nucleo centrale del software, nessun abusivo utilizzo o diffusione dello stesso possono essere ravvisati nel caso di mancata restituzione di tutti i dati e materiali discendenti dalla collaborazione che ne prevedeva la condivisione.
In tema di inadempimento contrattuale, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. richiede una manifestazione univoca della volontà dell’intimante non solo di assegnare un termine per l’adempimento, ma anche di considerare il contratto risolto di diritto in caso di inutile decorso, non essendo sufficiente un generico invito ad adempiere o una riserva di tutela. L’inefficacia o invalidità della diffida, così come il mancato corretto esercizio della clausola risolutiva espressa, non precludono al giudice la possibilità di accertare la risoluzione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c., potendo la relativa domanda ritenersi implicitamente proposta, quale minus rispetto a quella di risoluzione di diritto. Ne consegue che il giudice, accertata la sussistenza di inadempimenti gravi e non di scarsa importanza, valutati in concreto alla luce della natura del rapporto e dell’interesse perseguito dalle parti, può dichiarare la risoluzione del contratto indipendentemente dalla rituale attivazione dei rimedi risolutivi convenzionali o legali.
In materia di diritto d’autore, ai fini della tutela di un sito web è necessario che la produzione rappresenti la personalità del suo autore che si estrinseca attraverso un apporto creativo originale nella forma espressiva complessiva dell’opera. La violazione si manifesta a fronte di una riproduzione sostanziale nel prodotto asseritamente imitativo di tale forma; non è sufficiente una mera somiglianza visiva desunta da riproduzioni statiche (screen shot), occorrendo invece un accertamento puntuale degli elementi creativi e delle funzionalità che caratterizzano la piattaforma.
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.
L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.
Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.
È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.
Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto che in tale concessione rientra anche "la facoltà di pubblicare le opere nei modi e nelle forme che il Concessionario potrà scegliere", costituisce allora violazione di tale contratto il comportamento del contraente che - tramite le segnalazioni inviate alle piattaforme informatiche ove vengono diffuse tali opere musicali - conduca alla sospensione di tale pubblicazione in rete.
Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.
Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.
La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.
Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).
La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.
I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d'autore, in quanto la scelta delle informazioni, il loro posizionamento all'interno del foglio di calcolo nonché la selezione delle formule da utilizzare possono costituire un'espressione di creatività.
Se l'opera "seconda" riproduce l'opera antecedente in tutto ovvero in una sua parte rilevante - intendendosi per tale una parte caratterizzata da originalità e creatività - si ha una violazione dei diritti autorali su tale opera "prima". Tuttavia, ciò non si verifica qualora la somiglianza riguardi soltanto fonti terze di pubblico dominio o comunque anteriori ad entrambe le opere.
La concorrenza sleale parassitaria sussiste laddove ad essere imitate siano rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente e non i soli prodotti.
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un'opera in assenza di autorizzazione dell’autore integra il fumus boni iuris della violazione del diritto d'autore dell'artista. Il periculum in mora sussiste in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di una compiuta quantificazione, anche in via equitativa, del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi economici dell’autore.
Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.