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Incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ad obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo di azienda
Le questioni relative all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda e alla...

Le questioni relative all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda e alla risoluzione del contratto stesso non rientrano nell’ambito delle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come novellato dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.

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Concorrenza sleale (confusoria) ‘interferente’: la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del...

Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.

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ll rigetto della domanda di brevetto rende nullo il contratto di licenza per mancanza di oggetto
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell’attribuire alle Sezioni specializzate in materia d’impresa la cognizione delle controversie previste dall’art. 3,...

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.

Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.

Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

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Competenza delle sezioni specializzate per illeciti concorrenziali
Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett....

Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale [nel caso di specie, la condotta posta in essere dal convenuto ritenuta potenzialmente integrante concorrenza sleale interferente concerne la sottrazione dei dati relativi alla clientela].

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L’azione revocatoria non è soggetta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto volta a provocare soltanto l’inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione...

L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto volta a provocare soltanto l’inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione patrimoniale, non incide sull’assetto della società e sull’entità del suo patrimonio, sicchè la relativa controversia non va ricompresa tra quelle devolute alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata, neppure tra quelle relative ai rapporti societari lato sensu intesi. Le sezioni specializzate non sono competenti a conoscere della suddetta azione, neppure per ragioni di connessione, ove detta azione sia esercitata cumulativamente a quella di responsabilità degli amministratori. Infatti, tra le due azioni sussistono elementi di mera connessione soggettiva e non anche di connessione oggettiva e/o qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 c.p.c.

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall’art. 2393 c.c., che quella di cui all’art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società.

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Non ogni controversia avente ad oggetto una cessione di partecipazioni è riservato alla competenza della sezione specializzata
Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma...

Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all’assetto societario o al funzionamento della struttura societaria. Per configurare la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve, infatti, essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

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Incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa rispetto a controversie in materia contrattuale
La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa si determina avuto riguardo al “petitum” sostanziale e alla “causa petendi”,...

La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa si determina avuto riguardo al "petitum" sostanziale e alla "causa petendi", dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea ad incidere sui medesimi.

[Nel caso di specie viene invocato un contratto di licenza d’uso di marchio ma la domanda svolta nel presente giudizio, è domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali senza che vi sia contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio Byblos, sulla determinazione della royalties e comunque su aspetti propriamente inerenti la materia dei diritti di proprietà industriale.]

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Vincolo di accessorietà delle domande e difetto di giurisdizione
Nel caso in cui vengano proposte una domanda principale e una domanda accessoria nei confronti di più soggetti e si...

Nel caso in cui vengano proposte una domanda principale e una domanda accessoria nei confronti di più soggetti e si è in presenza di più clausole di proroga della giurisdizione tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale, la giurisdizione non si radica dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno qualsiasi Stato membro tra quelli convenzionalmente designati, secondo il criterio della prevenzione richiamato dagli articoli 29 e 31 Regolamento n. 1215/2012, bensì dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro a cui i soggetti del rapporto principale hanno devoluto la giurisdizione.

Tale rapporto di accessorietà va riconosciuto non solo tra la domanda principale e quella di garanzia (accessorietà intesa sempre ai fini processuali), ma anche nel caso in cui ad una garanzia autonoma principale acceda una seconda controgaranzia autonoma in rapporto di evidente subordinazione rispetto alla prima.

Una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo di accessorietà tra le domande cautelari, laddove le parti della garanzia principale abbiano convenuto la giurisdizione diversa da quella italiana, mentre quelle della controgaranzia abbiano convenuto la giurisdizione italiana, è la domanda accessoria di inibitoria della escussione della controgaranzia che, ove congiuntamente proposta, deve essere necessariamente attratta dinanzi all’autorità giudiziaria diversa da quella italiana.

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Riparto di giurisdizione e violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, la fattispecie concerna posizioni di diritto soggettivo, non assumendo alcun rilievo i provvedimenti...

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, la fattispecie concerna posizioni di diritto soggettivo, non assumendo alcun rilievo i provvedimenti amministrativi posti a fondamento della situazione distorsiva della concorrenza, essendo prospettata una condotta, da parte della Pubblica Amministrazione, volta ad alterare il libero mercato ed idonea a cagionare un danno alle imprese svantaggiate. [nel caso di specie la doglianza principale era relativa alla violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri, attuata mediante una commistione tra il servizio pubblico di gestione della camera mortuaria e quello imprenditoriale del trasporto dei defunti, con la conseguente illecita situazione di vantaggio competitivo a favore della impresa aggiudicataria].

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Crediti derivanti da licenza di marchio e competenza funzionale delle Sezione Specializzate
La competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa si determina avuto riguardo al ‘petitum’ sostanziale e alla ‘causa...

La competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa si determina avuto riguardo al ‘petitum’ sostanziale e alla ‘causa petendi’, dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea a incidere sui medesimi.

La domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali, pur in tema di licenza d’uso di marchio, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa.

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Incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nei procedimenti di opposizione all’ingiunzione per la tutela delle denominazioni protette ex d.lgs. n. 297/2004
In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette...

In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 non sono competenti le Sezioni Specializzate in materia d’impresa in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa e non venendo in rilievo il diritto attinente all'utilizzazione della denominazione protetta.

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Competenza per territorio nel giudizio di contraffazione di brevetto avente ad oggetto un metodo per la realizzazione di bobine
L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio...

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio della pronuncia cautelare che determinerebbe irrevocabilmente il foro della controversia, è infondata dovendosi ritenere, in difetto di una diversa disposizione normativa, che il giudizio di merito, conclusa la fase cautelare ante causam, possa essere validamente instaurato davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis, DLgs 27 giugno 2003, n. 168, ancorché diverso da quello della cautela.

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