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La tutela del diritto d’autore di una comunicazione pubblicitaria
La normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in...

La normativa sul diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l'idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un'opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela (altro…)

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Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in...

Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata

in atto di citazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata, ed a prescindere altresì dal fatto che successivamente parte attrice abbia parzialmente rettificato la causa petendi.

Un modello contrattuale è un bene immateriale e non materiale, in quanto l’oggetto dell’attività ideativa non consiste nella realizzazione di un documento fisico ma nell’ideazione intellettiva di un modello (cosiddetto corpus mysticum) poi trasfuso in un supporto cartaceo (cosiddetto corpus mechanicum). Tale modello ha invero una sua consistenza (di tipo immateriale, o meglio di tipo concettuale e intellettuale) che prescinde dal supporto materiale sul quale è trascritto e si distingue da esso. (Nel caso di specie trattavasi di modello di DUVRI).
I beni immateriali giuridicamente rilevanti in ambito aziendale sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi un numero chiuso. Esclusa, quindi, l’applicazione della normativa sul diritto d’autore e della normativa sulla concorrenza (per espressa dichiarazione di parte attrice) ed esclusa pure l’applicazione della normativa posta a tutela dei beni immateriali dal c.p.i., l’utilizzo da parte del convenuto di un modello contrattuale identico a quello elaborato dall’attore non può essere considerato illecito in quanto non si pone in violazione di alcuna norma giuridica ritualmente azionata.

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Validità della procura alle liti
Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell’atto di citazione depositato in...

Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell'atto di citazione depositato in giudizio al momento della costituzione dell'attore in quanto si può presumere che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio dell'attore. Infatti, ex art. 125 c.p.c., secondo comma, la procura alle liti per essere valida deve semplicemente essere rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore.

Non può considerarsi generica la procura alle liti che, sebbene non contenga un esplicito riferimento al giudizio per cui è stata rilasciata tramite l’indicazione delle controparti e delle domande concretamente formulate ma solo un generico riferimento al “presente giudizio”, sia fisicamente contenuta nell’atto di citazione. Infatti il riferimento contenuto nella procura alle liti al “presente giudizio” non può che essere logicamente relazionato (anche secondo un’interpretazione di buona fede) al contenuto dell’atto di citazione in cui la procura è incorporata.
Il foro esclusivo pattizio non costituisce un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile, costituendo invece pacificamente un’ipotesi di competenza per territorio derogabile, il che esclude sia la rilevabilità d’ufficio sia la possibilità della parte di farla valere se non con la comparsa di costituzione depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione.

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Competenza funzionale per fatture emesse per prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale
Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e...

Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non (altro…)

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Omessa comunicazione dell’evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. e conseguenze sul giudizio pendente.
L’omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all’art. 300 c.p.c. dell’evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità...

L'omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all'art. 300 c.p.c. dell'evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità della parte costituita è irrilevante nella fase processuale in cui esso si è verificato. Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono (altro…)

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Handling aeroportuale e abuso di posizione dominante: effetti sui contratti sottoscritti dagli operatori.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di tariffe aeroportuali sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione...

La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di tariffe aeroportuali sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe, non invece quando riguarda l'azione restitutoria o risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.  (altro…)

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Cessione d’azienda e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L....

La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. 27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese, non comporta l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale si occupa anche di altre materie secondo un riparto di competenze interno tra le varie sezioni del Tribunale.

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Efficacia anticipatoria della revoca cautelare di amministratori di S.r.l.
La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità gestorie, ex art. 2476, III comma, c.c., che...

La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità gestorie, ex art. 2476, III comma, c.c., che può essere adottata anche all'esito di un procedimento cautelare ante causam, va ricondotta nel novero delle misure cautelari a strumentalità attenuata ex art. 669 - octies, VI e VIII comma, c.p.c. (altro…)

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La comunicazione dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento. La nullità del contratto di cessione d’azienda
Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine...

Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, (altro…)

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Tre questioni relative al riconoscimento della sentenza straniera: l’ordine pubblico processuale, la comunicazione e notificazione dell’atto introduttivo, la vincolatività dell’accordo per tutti i membri di una class action
Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di...

Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.

L'atto introduttivo del giudizio deve essere portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, (altro…)

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La tutela dell’immagine e del nome/pseudonimo nel contratto di testimonial
La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul...

La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”, in quanto hanno l’effetto di mercificarla, trattandola “alla stregua di un manichino”. (altro…)

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Marchio dell’Unione Europea: registrabilità e tutela dei marchi composti da numeri e provvedimenti cross border nei confronti di convenuto residente in altro Stato Membro.
In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti...

In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell'Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali "strumenti di linguaggio", in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d'interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all'insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.

 

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